Mobilità in deroga per gli apprendisti licenziati – Circ. 009/2011
Con la Delibera di Giunta Regionale n° 852/2010, è stata prevista la concessione di un’indennità di disoccupazione (denominata “mobilità in deroga”) per gli apprendisti licenziati (esclusa la giusta causa), a differenza di quanto avvenuto in precedenza, quando non era prevista alcuna misura a sostegno del reddito in caso di licenziamento.
La misura consiste in una indennità pari all’80% dell’ultima retribuzione, entro il limite dei massimali previsti annualmente dalla legge, e viene concessa per un periodo di tempo non superiore a 8 mesi.
Possono presentare domanda gli apprendisti licenziati (escluso il licenziamento per giusta causa), e non dimissionari, che abbiano maturato presso l’impresa che ha effettuato il licenziamento un’anzianità lavorativa di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 mesi di lavoro effettivamente prestato. Inoltre gli interessati non devono possedere i requisiti per beneficiare del trattamento di mobilità ai sensi dell’art. 7 della Legge 23 luglio 1993, n. 223 o dell’indennità di disoccupazione ordinaria.
Le domande devono essere inviate unitamente alla documentazione rilasciata dai Centri per l’Impiego, entro e non oltre 30 giorni dal licenziamento, alla Regione Toscana – Settore Lavoro, per tramite dei Centri per l’Impiego stessi, dove gli apprendisti interessati dovranno rivolgersi personalmente.
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