Novità maternità e congedi – News 004/2019
Di seguito si riportano alcune novità in materia di maternità e congedi della madre e del padre introdotti da ultime modifiche normative.
Congedo obbligatorio retribuito del padre
Mediante la modifica del comma 354, articolo 1, L. 232/2016, il congedo obbligatorio del padre, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è prorogato anche per l’anno 2019 (figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) nella misura di 5 giorni (1 giorno in più rispetto al 2018).
Il lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo, in accordo con la madre in quanto riduce di una giornata il periodo di congedo di maternità di quest’ultima.
Posticipo congedo di maternitÃ
Viene modificato l’articolo 16, D.Lgs. 151/2001, prevedendo la facoltà per le lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto e per i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Smart working post maternità e per figli in condizioni di disabilitÃ
Viene modificato l’articolo 18, L. 81/2017, mediante l’inserimento del nuovo comma 3-bis, dove si prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16, D.Lgs. 151/2001, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992.
Fonte: Ipsoa
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