Nullo il termine apposto al contratto se l’impresa non ha effettuato la valutazione dei rischi – News 019/2013
La clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi è nulla per cui il contratto si considera a tempo indeterminato.
Fra i casi in cui è vietato stipulare contratti a termine, l’art. 3 del D.Lgs. n. 368/2001, inserisce la mancata effettuazione della valutazione dei rischi per cui le aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi non possono assumere lavoratori con contratto a tempo determinato.
La norma suddetta è posta a tutela del lavoratore che, di fatto, ha una minore familiarità con l’ambiente di lavoro e con gli strumenti di lavoro a causa della minore esperienza, della minore formazione e della minore professionalità .
Conseguentemente il datore di lavoro che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione del divieto, deve provare di aver effettuato l’adempimento (ovvero la citata valutazione dei rischi) in epoca antecedente alla stipula del contratto a termine.
In caso contrario, la Cassazione, sentenza n. 5241/2012, ha stabilito che la clausola apposta è nulla per contrarietà a norma imperativa ed il contratto si considera a tempo indeterminato.
Al lavoratore spetterà , inoltre, quanto stabilito dalla Legge n. 183/2010 e cioè un’indennità variabile da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
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