Obbligo del certificato penale per chi ha contatti diretti con minori – News 012/2014
E’ in vigore dal 6 aprile 2014 – come previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014- l’obbligo posto a carico dei datori di lavoro di procurarsi il certificato penale del casellario giudiziale del personale alle proprie dipendenze che ha contatti con minori di età.
Operativamente questo significa che da tale data chi intende impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolaricon minori, dovranno acquisire il certificato in parola (di cui i cui all’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.). Va chiarito anzitutto che, in adesione all’orientamento già assunto dal Ministero della Giustizia, l’adempimento in questione riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla citata data del 6 Aprile 2014 e non si applica a tutti i rapporti già in essera a tale data.
Il certificato serve per verificare l’esistenza di condanne (a carico del lavoratore) per taluno dei reati previsti dal codice penale agli articoli
· 600-bis: prostituzione minorile
· 600-ter: pornografia minorile
· 600-quater: detenzione di materiale pornografico
· 600-quinquies: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
· 609-undecies: adescamento di minorenni.
ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Chiarito dal Ministero della Giustizia che l’obbligo di procurarsi il certificato penale sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
Le nuove disposizioni ribadiscono che l’obbligo vale soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”. Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro. Auspicabile, comunque, anche un intervento chiarificatore da parte del Ministero del lavoro.
Ad ogni modo, in ordine alla dizione di “impiego di lavoro” si ritiene che una corretta applicazione della previsione non possa essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato, ma che ricomprenda anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori fra le quali, in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione, ecc.
I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all’interessato, salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato B. Il certificato costa dunque € 19,54 di cui € 16 per marca da bollo e € 3,54 per diritti di certificato (se richiesto senza urgenza) (fonte: www.giustizia.it).
Da capire chi deve sostenere il costo per il rilascio del certificato.
Il certificato, inoltre, ha una durata di 6 mesi. Che succede trascorso questo periodo di tempo ? occorre richiedere l’emissione di un nuovo certificato?
Le sanzioni previste dalla legge sono severe: il datore di lavoro che non adempie all’obbligo prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. E’ stato sollevato il dubbio in ordine all’organo competente ad irrogare la sanzione.
Come chiarito dal Ministero della Giustizia, in attesa del rilascio del certificato del casellario, che va comunque richiesto (acquisito il consenso dell’interessato) prima dell’impiego al lavoro, appare comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza.
Il modello da utilizzare per la richiesta del certificato penale può essere scaricato nella sezione modulistica – Azienda di questo sito.
Fonte: Ipsoa
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