Omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori – News 010/2018
La verifica dell’omissione di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali deve essere effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo che intercorre dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo). L’INPS, con il messaggio n. 437 del 2018, fornisce le indicazioni per la determinazione della soglia economica, pari a €. 10.000, ai fini dell’applicazione dei benefici della depenalizzazione. Come si applicano le sanzioni?
La contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro è comprensiva della quota a carico del lavoratore, detratta dall’imponibile complessivo e addebitata al lavoratore tramite il Libro Unico del Lavoro (ex busta paga), o meglio non erogata, al momento della corresponsione della retribuzione.
Le ritenute previdenziali e assistenziali, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, devono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’ente previdenziale (art. 2 comma 1 della legge 11.11.1983, n. 638). La sola eccezione è prevista nel caso in cui la somma algebrica tra i contributi dovuti e le somme anticipate produca un saldo a credito del datore di lavoro.
La norma trova applicazione per tutti i datori di lavoro, comprese i datori di lavoro agricolo, che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
I committenti, che si avvalgono delle prestazioni di collaboratori, tenuti al versamento della contribuzione all’INPS nella Gestione separata, rientrano nell’applicazione della norma per tutte le prestazioni rientranti nell’alveo delle collaborazioni ed i compensi corrisposti agli amministratori.
Il committente viene individuato come il soggetto tenuto al versamento dell’intera contribuzione, quindi anche delle ritenute previdenziali e assistenziali, ne consegue che la fattispecie di reato non si configura quando non si verifichi un rapporto di committenza e quando la figura del collaboratore coincida con quella del committente, si pensi ad una collaborazione svolta dall’amministratore delegato per la società stessa.
Regime sanzionatorio previgente
L’articolo 3 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, previsto dall’art. 2 comma 1-bis del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638.
Il testo originario prevedeva, in caso di mancato versamento delle ritenute all’INPS, la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 1.032.
La crisi economica, con i suoi effetti sul mercato del lavoro, ha causato un aumento dei mancati versamenti da parte dei datori di lavoro, anche in presenza di importi non rilevanti. La sanzione così prevista ha determinato un appesantimento del carico di lavoro degli organi giudiziari.
La pesantezza della sanzione, inoltre, appariva sproporzionata a fronte di situazioni di difficoltà economica, soprattutto per le aziende di piccole dimensioni.
Effetti della depenalizzazione
Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, il decreto citato ha introdotto una parziale depenalizzazione prevedendo una soglia economica, pari a €. 10.000, al di sotto della quale, al datore di lavoro viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Sono due le fattispecie sanzionatorie introdotte (art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/83 è stato sostituito dall’art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo 8/2016):
-l’omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1032 euro.
– l’omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
L’arco temporale da considerare per la corretta determinazione della soglia dell’importo di euro 10.000, è quello che intercorre tra il 1°gennaio ed il 31dicembre di ciascun anno (anno civile) (circolare INPS 121 del 5 luglio 2016).
L’INPS ha precisato, con il messaggio n. 437 del 31 gennaio 2018, che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia, sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata, da versare entro il 16 gennaio, fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata, la cui scadenza di versamento è il 16 dicembre.
Le indicazioni di prassi trovano ragione nell’informazione provvisoria n. 1 della Corte Suprema di Cassazione del 18 gennaio 2018 che, a fronte della questione controversa su quale criterio individuare per la determinazione della soglia, adotta la soluzione che deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso).
Sanzione amministrativa sotto soglia
La sanzione prevista, al di sotto della soglia dei 10.000 euro, si configura come illecito amministrativo il cui procedimento si avvia con la notifica dell’accertamento della violazione.
Il legislatore ha mantenuto la previsione di non punibilità a fronte di un comportamento attivo da parte del datore di lavoro, qualora il versamento venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dall’accertamento della violazione.
L’atto di contestazione assegna al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa (condizione di non punibilità ). Il datore di lavoro che non provveda entro i 3 mesi, potrà versare, entro i successivi 60 giorni, l’importo della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge 681/1981.
Tale norma prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, qualora più favorevole, pari al doppio del minimo. In questo caso l’importo sarà pari ad euro 16.666, ovvero un terzo del massimo.
L’assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza ingiunzione per l’irrogazione della sanzione pecuniaria fino alla misura edittale (€.50.000).
Sanzione penale
Il superamento della soglia conferma la natura penale dell’illecito, tale condizione sarà verificabile solo alla scadenza dell’annualità considerata, dopo il 16 gennaio dell’anno successivo.
Anche per questa fattispecie, verrà assegnato al datore di lavoro un termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, il versamento nei termini costituisce causa di non punibilità .
Il mancato pagamento entro i termini assegnati, sarà seguito dalla denuncia di reato all’Autorità Giudiziaria.
Fonte: Indicitalia – Ipsoa
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