Bonus assunzioni under 36 legge di bilancio 2023. Ulteriori dettagli – News 004/2023
Esonero contributivo del 100% nel limite massimo di 8.000 euro su base annua per i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, che assumono a tempo indeterminato giovani under 36. E’ quanto previsto dalla legge di Bilancio per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023. Quanto alla tipologia contrattuale, l’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e deve riguardare un lavoratore o una lavoratrice che, nella loro vita, non sono stati mai titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per fruire del beneficio occorre però rispettare alcune disposizioni fondamentali.
Datori di lavoro destinatari delle agevolazioni
Tipologia contrattuale
Misura dell’agevolazione e obblighi da rispettare
Voucher Inps lavoro occasionale. Modifiche da legge di bilancio 2023 – News 003/2023
Con la legge di Bilancio 2023 tornano i voucher, ma in una versione diversa. Vengono, infatti, eliminati i limiti previsti per alcuni settori come il turismo e viene introdotta una disciplina del tutto diversa e particolare per alcune prestazioni stagionali nell’agricoltura. Inoltre, il valore massimo che ogni utilizzatore, impresa o persona fisica/famiglia, ricorrendo rispettivamente al contratto di prestazione occasionale (PREST.O) ed al Libretto di Famiglia, può spendere in totale per i buoni lavoro sale da 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro. Nessuna variazione invece circa le modalità di pagamento e delle procedure telematiche INPS.
Le novità per l’utilizzo dei voucher
La legge di Bilancio 2023 offre senza meno un perimetro più ampio perché da un lato sono eliminati i limiti previsti per alcuni settori come il turismo.
Basti pensare che l’art. 1, comma 342, estende la possibilità di poter acquisire prestazioni occasionali anche svolte nell’ambito di discoteche, night-club, e simili, contraddistinte con il codice ATECO 93.29.1.
La legge n. 197/2022 citata inserisce ulteriore rilevante modifica circa il valore massimo che ogni utilizzatore – sia esso una impresa o famiglia- può spendere in totale per i buoni lavoro in quanto il limite sale da 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro.
Rimane fermo il tetto di 2.500 euro di compensi che ciascun lavoratore può ricevere dal medesimo committente/utilizzatore nonché il tetto di 5.000 euro totali che si possono percepire da diversi utilizzatori.
Altro importante intervento inerisce il lato imprese che possono ricorrere ai voucher: la legge 197/2022 con l’art. 1 comma 342 eleva da cinque a dieci dipendenti a tempo indeterminato il numero massimo di addetti che può avere un’azienda che voglia fare ricorso al lavoro accessorio.
Modalità di pagamento e procedure telematiche INPS
Nulla varia circa le modalità di pagamento e delle procedure telematiche INPS per le imprese mediante l’utilizzo di PREST.O e mediante il libretto famiglia, in tal caso per prestazioni saltuarie di lavori domestici, di assistenza e di cura e per le lezioni private, ma sempre nel rispetto delle perimetrazioni legali già previste dalla normativa, anche sotto il profilo previdenziale e fiscale.
Non varia di fatti il sistema di tutele e diritti del lavoratore retribuito con i voucher in quanto questi ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla particolare Gestione separata INPS, nonché all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si ricorda che tale prestatore rimane soggetto alle regole sul riposo giornaliero, sulle pause e sui riposi settimanali normate dal D.Lgs. n. 66/2003, oltre che alle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché ha diritto alle informazioni previste dal D.Lgs n. 104/2022 (decreto Trasparenza).
Inoltre, compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e pertanto non incidono sullo stato di disoccupato, mentre sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Prestazione occasionale di lavoro autonomo. Nessuna variazione.
Si ricorda che nulla viene modificato in relazione al lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, ovvero la prestazione occasionale autonoma resa con scrittura privata senza l’ausilio delle procedure di cui sopra previste esclusivamente per il caso di utilizzo dei voucher (Prest.O) e mediante il libretto di famiglia. Infatti tale prestazione di lavoro autonomo occasionale rimane inalterata come anche accaduto in precedenza al momento dell’entrata in vigore dei voucher. Rimane ovviamente in essere per tale tipologia di prestazione occasionale di lavoro autonomo la comunicazione preventiva di cui alla nostra informativa pubblicata al seguente link: https://www.studioleandroguidi.it/news/prestazioni-di-lavoro-autonomo-occasionale-approfondimento-novita-normative-su-comunicazione-preventiva-obbligatoria-news-004-2022/
Smart working 2023. Ritorno alla modalità ordinaria – News 002/2023
Lavoratori fragili
– trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
– trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del
trapianto contro l’ospite cronica);
– attesa di trapianto d’organo;
– terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
– patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
– immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
– immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:vterapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita’ del sistema immunitario etc.);
– dialisi e insufficienza renale cronica grave;
– pregressa splenectomia;
– sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico;
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Pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche
– cardiopatia ischemica;
– fibrillazione atriale;
– scompenso cardiaco;
– ictus;
– diabete mellito;
– bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
– epatite cronica;
– obesità.
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Il ritorno allo smart working originale per i lavoratori genitori di under 14
Stipula dell’accordo individuale
La priorità al lavoro agile per i lavoratori genitori
Tasso di interesse legale aumentato al 5% dal 01/01/2023 – News 001/2023
Con il D.M. 13 dicembre 2022, pubblicato su G.U. 15/12/2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dal 1,25% al 5% in ragione di anno a partire dal 1° gennaio 2023.
Il saggio di interesse legale torna, quindi, ai valori fissati nel 1997, valori, poi, aggiornati, di anno in anno (o con cadenza pluriennale) dai vari provvedimenti nel tempo.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive di cui di seguito in dettaglio.
Effetti sul ravvedimento operoso di tributi a mezzo mod. F24: l’incremento del tasso di interesse legale ha rilevanza in relazione alla procedura di ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (tra cui l’irpef su redditi da lavoro dipendente e assimilati o su redditi di lavoro autonomo) mediante il ravvedimento operoso, infatti, è necessario versare, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e /no al giorno in cui si effettua il pagamento.
Contributi previdenziali e premi assicurativi: ai fini contributivi Inps e relativamente al premio assicurativo Inail, l’incremento del tasso di interesse legale ha effetto sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi. La nuova misura minima della sanzione, pari al 5%, si applica agli importi con scadenza di pagamento a partire dal 1° Gennaio 2023.
Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso: la variazione del tasso di interesse legale ha inoltre rilevanza, in particolare, in relazione:
- all’accertamento con adesione, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all’acquiescenza all’accertamento, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- alla conciliazione giudiziale, in caso di versamento rateale delle somme
Assunzioni agevolate 2023. Previsioni legge di bilancio – News 021/2022
Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumeranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 beneficiari di reddito di cittadinanza, donne svantaggiate e giovani under 36. Per fruire del beneficio occorre per prima cosa rispettare specifici requisiti e condizioni, nonché il limite massimo di importo calcolato su base annua. Per le agevolazioni già previste dalla legge di Bilancio 2021, introdotte per il biennio 2021/2022, occorrerà inoltre attendere l’autorizzazione della Commissione UE. Sono tre le misure previste dal disegno di legge di Bilancio 2023 per favorire l’occupazione. Il disegno di legge prevede l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel caso di assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza, donne svantaggiate e giovani che non hanno mai avuto un impiego a tempo indeterminato.
Beneficiari di reddito di cittadinanza
La prima misura si pone in alternativa a quella già prevista dall’art. 8 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 e riguarda i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori, beneficiari di reddito di cittadinanza, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. L’esonero si applica anche nel caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
La durata del beneficio è di dodici mesi e consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Giovani under 36
Nel primo caso, relativo alle assunzioni a favore dei giovani, è previsto che le disposizioni di cui al comma 10, dell’art. 1, della legge n. 178/2020 si estendono alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. È utile ricordare che il citato comma 10 ha previsto, transitoriamente, che l’esonero parziale già previsto dall’art. 1, commi 100 a 105 e 107, della legge n. 205/2017 si applica nella misura del 100 per cento fino a limite massimo di euro 8.000 annui, da riparametrare ed applicare su base mensile. L’incentivo si applica ai lavoratori che al momento dell’assunzione o della trasformazione non abbiano ancora compiuto 36 anni ed a condizione che non siano mai stati occupati precedentemente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. La durata dell’incentivo è di 36 mesi ma la durata sale a 48 mesi se il luogo di lavoro è ubicato in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Donne Svantaggiate
L’ulteriore agevolazione ha lo scopo di promuovere l’occupazione femminile ed anche in questo caso è previsto un intervento mediante estensione di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2021; in particolare è previsto che le disposizioni cui al comma 16, dell’art. 1, della legge n. 178/2020 alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Il predetto comma 16 ha incrementato al 100 per cento la riduzione contributiva parziale, pari al 50 per cento, già prevista dall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012.
È appena il caso di aggiungere che si tratta di una misura agevolativa che si applica alle assunzioni e alle trasformazioni di donne considerate svantaggiate.
Si considerano donne considerate svantaggiate coloro che possono soddisfare uno dei seguenti requisiti:
- a) abbiano un’età anagrafica di almeno cinquant’anni e siano disoccupate da oltre dodici mesi;
- b) qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
In tale ipotesi, occorrono due requisiti: l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nonché il requisito della residenza in determinate aree.
Per la verifica dell’assenza di un impiego regolarmente retribuito occorre fare riferimento al D.M. 17 ottobre 2017;
- c) qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle aree di cui all’art. 2, punto 4) lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014, f);
- d) qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
La durata dell’agevolazione è di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, 18 mesi nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato.
Nel caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato l’agevolazione non può superare complessivamente la durata di 18 mesi.
Autorizzazione delle Commissione UE
Le tre disposizioni in commento sono condizionate, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
A questo proposito si ricorda che le agevolazioni già previste dalla legge n. 178/2020, introdotte per il biennio 2021/2022, in realtà possono essere utilizzate solo per le assunzioni avvenute entro il 30 giugno 2022.
L’autorizzazione comunitaria, infatti, è stata richiesta e concessa dalla Commissione europea ai sensi del Temporary Framework introdotto per affrontare le conseguenze sul piano economico della pandemia. Tuttavia, tale quadro di aiuti è scaduto il 30 giugno 2022 e si è ancora in attesa di aggiornamenti in merito.
Fonte: Ipsoa
Bonus per lavoratori che restano in attività ritardando la pensione. Dettagli legge di Bilancio 2023 – News 020/2022
Nuovi incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori che abbiano maturato l’accesso al pensionamento con quota 103. Secondo quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio 2023, per chi resta in attività viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore. La somma che corrisponde alla quota di contributi a carico del lavoratore gli viene corrisposta interamente: in questo modo, il dipendente beneficia di un bonus sullo stipendio, variabile in base all’inquadramento contributivo ed al contratto lavorativo.
Nuova pensione anticipata con quota 103: dopo una lunga battaglia, questo trattamento pensionistico agevolato, accessibile con un minimo di 41 anni di contributi e 62 anni di età, è stato concesso, anche se soltanto in via sperimentale, per il 2023. Così, per disincentivare l’adesione al pensionamento flessibile, il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede un bonus per coloro che decidono di restare al lavoro, nonostante abbiano maturato i requisiti per questa prestazione pensionistica.
Bonus sullo stipendio: a chi spetta e come funziona
Più precisamente, i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per il pensionamento anticipato quota 103 possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’IVS (cioè all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), se lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps.
Per chi resta in servizio, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente, se successiva alla data dell’esercizio dell’opzione di permanenza.
La somma che corrisponde alla quota di contributi a carico del lavoratore gli viene corrisposta interamente: in questo modo, il dipendente beneficia di un bonus sullo stipendio, variabile in base all’inquadramento contributivo ed al contratto lavorativo, che si avvicina normalmente al 10% della busta paga lorda (nella maggior parte dei casi, la trattenuta contributiva applicata ai dipendenti del settore privato è pari al 9,19% per aziende fino a 15 dipendenti o al 9,49% per aziende oltre 15 dipendenti).
Effetti sulla pensione
La mancata applicazione della ritenuta contributiva, in base al comma 2 dell’art. 54 del Ddl di Bilancio, dispone che la futura pensione spettante resta “congelata” e non ha effetti sulla pensione, risultando questa d’importo pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento (successiva alla data dell’esercizio della facoltà di permanenza).
L’assegno pensionistico è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata con riferimento alla stessa data, facendo però salvi gli adeguamenti relativi alla rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento. In parole semplici, la pensione resta la stessa, ma beneficia della perequazione e viene dunque rivalutata periodicamente.
Richiesta
Le modalità di attuazione della misura saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della misura.
In ogni caso, il riconoscimento del bonus non è automatico: è l’interessato a dover decidere se fruirne o meno. In pratica, una volta raggiunti i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico l’interessato dovrà decidere se:
– continuare a versare contributi, così da aumentare l’importo della pensione futura; in questo caso, non beneficerà dell’importo aggiuntivo in busta paga corrispondente alla mancata ritenuta previdenziale;
– godere del bonus, congelando l’importo della pensione, ma beneficiando nel contempo di una decontribuzione totale in busta paga.
Si attendono ovviamente le disposizioni attuative relative agli adempimenti necessari per il tema in questione.
Fonte: Ipsoa