Pensioni, part-time agevolato – News 011/2016
Disciplinato il cosiddetto “part-time agevolato”, misura fruibile dai lavoratori del settore privato, con contratto a tempo indeterminato e orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018.
Si tratta del cosiddetto “part-time agevolato”, che in misura sperimentale, dal 2 giugno 2016, rende operativa la normativa che incentiva i lavoratori prossimi al pensionamento ad usufruire del part-time agevolato. Tale possibilità è stata disciplinata dal Decreto Ministeriale del 7 aprile 2016 (G.U. 18 maggio 2016, n. 118), attuativo dell’art. 1, comma 284, della Legge di Stabilità 2016, e dalla successiva Circolare Inps del 26 maggio 2016, n. 90.
Soggetti beneficiari
La misura è fruibile dai lavoratori del settore privato, con contratto a tempo indeterminato e orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Sono tali i lavoratori che entro maggio 2016 abbiano compiuto 64 anni di età (ossia i nati entro il maggio 1952). Il trattamento spetta anche ai lavoratori che, alla data di presentazione della domanda, siano già titolari di un trattamento pensionistico o siano in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata. Viceversa, il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part-time agevolato comporta la decadenza dal beneficio.
I lavoratori in oggetto, d’accordo con il datore di lavoro, possono trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60%, e di ricevere mensilmente l’importo corrispondente ai contributi previdenziali e di vedersi riconoscere la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.
Accesso al beneficio
Per accedere al beneficio il lavoratore interessato deve richiedere all’INPS,-per via telematica se è in possesso del PIN, o rivolgendosi ad un patronato oppure recandosi presso uno sportello dell’Istituto, la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018.
Ottenuta l’attestazione il lavoratore ed il datore di lavoro devono firmare un contratto di riduzione dell’orario di lavoro che sarà denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”.
Il datore di lavoro deve trasmettere il contratto alla Direzione territoriale del lavoro competente che entro i 5 giorni lavorativi successivi rilascia il provvedimento di accesso al beneficio. Ricevuta l’autorizzazione dalla DTL o, comunque, trascorsi cinque giorni senza ricevere risposta (c.d. “silenzio-assenso”), il datore di lavoro deve trasmettere l’istanza telematica all’Inps, indicando il valore stimato del contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) riferito alla prestazione di lavoro non effettuata a seguito del part-time agevolato.
Il contratto produce effetto dal mese successivo a quello di accoglimento da parte dell’Inps dell’istanza avanzata dal datore di lavoro.
Il contratto produce effetto dal mese successivo a quello di accoglimento da parte dell’Inps dell’istanza avanzata dal datore di lavoro.
Acquisito il provvedimento il datore di lavoro trasmette istanza telematica all’INPS che, dopo aver appurato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità delle risorse finanziarie, entro i cinque giorni successivi, ne comunicherà l’accoglimento o il rigetto.
Effetti del contratto
Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’INPS dell’istanza.
La durata deve essere pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. La retribuzione per il part-time, sarà erogata dal datore di lavoro è sarà omnicomprensiva: non concorre alla formazione del reddito e non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.
Il decreto stabilisce che, la contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, è riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.
Il Decreto trasmesso alla Corte dei Conti, diventerà operativo dopo la relativa registrazione.
Fonte: Ipsoa
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