Premi di produttività 2016: definiti i criteri per la tassazione agevolata – News 010/2016
Con decreto interministeriale, relativamente alla tassazione agevolata sui premi di produttività erogati dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti del settore privato, sono stati definiti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività , redditività , qualità , efficienza ed innovazione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’ordinaria aliquota IRPEF e delle relative addizionali.
La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha reintrodotto la detassazione dei premi produttività a valere per l’anno 2016 e per quelli successivi, rinviando ad un emanando decreto interministeriale Lavoro-Entrate la definizione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività , redditività , qualità , efficienza ed innovazione che consentono l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’ordinaria aliquota IRPEF e delle relative addizionali.
Criteri di misurazione
Il decreto, che avrebbe dovuto essere emanato entro fine febbraio 2016, è a dire il vero alquanto generico nel fissare detti criteri, limitandosi ad affermare che le somme erogate e a titolo di premio di risultato debbono essere:
– di importo variabile
– stabilite in un accordo collettivo di secondo livello
– legate ad incrementi di produttività , redditività , qualità , efficienza ed innovazione, misurabili con parametri volti a quantificare, a livello aziendale, l’aumento della produzione o i risparmi nell’utilizzo dei fattori produttivi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario, o il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi.
Beneficiari
E’ significativamente ampliata la platea di beneficiari con l’aumento a 50 mila euro lordi annui del limite dei redditi di lavoro subordinato che consentono l’accesso all’imposta sostitutiva. Diminuisce, però, il limite massimo di importo che potrà essere assoggettato a tassazione agevolata , fissato a 2.000 euro lordi annui, importo che potrà salire a 2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Somme incentivate
Al beneficio sono ammesse anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a norma dell’articolo 2099, comma 3, del codice civile che, come noto consente che il prestatore di lavoro sia retribuito, in tutto o in parte, con partecipazione agli utili dell’impresa, intesi quali utili netti per espressa previsione dell’articolo 2102 c.c. Dette somme saranno peraltro deducibili dal reddito d’impresa indipendentemente dall’imputazione al conto economico ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del Dpr 917/ 1986 (Tuir).
Limiti massimi agevolabili
L’aumento da 2.000 a 2.500 euro del limite di premio agevolabile in caso di coinvolgimento dei lavoratori dell’organizzazione aziendale, non è tale da far ritenere particolarmente appetibile la previsione che comporta che l’azienda si doti di un piano di coinvolgimento dei lavoratori (non necessariamente le rappresentanze sindacali e non necessariamente in esecuzione di contratti di secondo livello) mediante la costituzione di gruppi di progetto dedicati a migliorare o innovare l’organizzazione del lavoro.
Contratti aziendali
Per poter accedere alla tassazione agevolata per il personale dipendente, come sopra riportato, è necessario stipulare contratti aziendali di secondo livello con l’ausilio delle organizzazioni sindacali, contratti che devono essere depositati presso la Direzione territoriale del Lavoro, entro 30 giorni dalla stipula, secondo la regola generale che condiziona la fruizione di benefici e sgravi a detto deposito. E’ dato ritenere che, come di consueto, per i contratti già stipulati e conformi alla nuova disciplina sarà possibile fruire dei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Come sopra citato, deve essere possibile la verificabilità tramite i criteri di misurazione sopra esposti per i quali è necessario attendere apposito decreto.
Fonte: Ipsoa
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