Premi di produttività o welfare aziendale: quando e quanto conviene – News 003/2016
La legge di Stabilità 2016 reintroduce, da quest’anno, la detassazione dei premi di risultato connessi agli incrementi della produttività aziendale e promuove, in aggiunta, il ricorso a strumenti di welfare aziendale. L’agevolazione presenta, rispetto al passato, molte differenze e alcune conferme. Tra le novità, la possibilità per il lavoratore di scegliere di ricevere, in tutto o in parte, il premio monetario sotto forma di compensi in natura in esenzione d’imposta. Considerevoli i vantaggi per il lavoratore e il datore di lavoro.
L’agevolazione sui premi di risultato connessi alla produttività, redditività, efficienza, qualità ed innovazione aziendale prevista dalla legge di Stabilità 2016 presenta, rispetto al passato, molte differenze tese al rilancio dell’istituto e a favorire il ricorso alle prestazioni di welfare aziendale.
Se da un lato l’agevolazione sembra restringersi ai soli “premi di risultato di ammontare variabile”, dall’altro lato, l’incentivo è esteso alle somme corrisposte ai lavoratori sotto forma di partecipazione agli utili. Confermato, invece, il requisito che le somme ed i valori siano erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali. E la contrattazione di secondo livello viene promossa anche in caso in cui il lavoratore opti per la conversione degli stessi in benefit aziendali.
Innalzata la soglia di reddito che consente al lavoratore di accedere all’agevolazione. Il nuovo incentivo è applicabile, infatti, ai lavoratori dipendenti che, nel precedente periodo d’imposta, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro.
Si abbassa, invece, l’importo massimo agevolabile che scende a 2.000 euro (2.500 euro per i datori di lavoro che adottano adeguati sistemi di partecipazione paritetica dei dipendenti all’organizzazione del lavoro).
L’aliquota agevolata è fissata al 10% in sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
La più rilevante novità, però, riguarda la possibilità per il lavoratore di ricevere, in tutto o in parte, il premio di rendimento in forma di beni e servizi in esenzione d’imposta con un duplice vantaggio: il lavoratore non sconterà imposizione e l’azienda non dovrà sostenere il carico contributivo sui premi erogati.
Per la definizione delle regole attuative della nuova agevolazione, inclusa la definizione di appositi indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione aziendale che consentono di accedere agli incentivi, si attende un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.
Fonte: Ipsoa
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