Lavoro e previdenza: tutte le novità nel DDL Stabilità – News 031/2014
In attesa della trasmissione del DDL di Stabilità 2015 alle Camere, si riporta di seguito quelle che – sulla base dei testi ad oggi resi disponibili – risultano essere le principali misure che verranno introdotte, in materia di personale pubblico e privato, nella Legge di Stabilità per il prossimo anno.
Fonte: Ipsoa
DDL Stabilità 2015
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Titolo II
Misure per la crescita, per l’occupazione e per il finanziamento di altre esigenze
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Capo
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Descrizione
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Materia regolamentata
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Decorrenza
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Capo I – Misure per la crescita
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Stabilizzazione del “bonus degli 80 Euro”
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Modifica delle norme del TUIR finalizzate all’entrata a regime del bonus introdotto in via straordinaria per il 2014, con disciplina delle conseguenze fiscali e previdenziali e garanzia – per tale ultimo ambito – della neutralità della misura ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche future
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1° gennaio 2015
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TFR in busta paga
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In via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1/3/15 ed il 30/6/18:
1) i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi domestici ed agricoli), che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro;
2) gli assunti dopo l’1/1/15;
possono richiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda del TFR:
a) al netto del contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all’art.3, ultimo comma, della l. 297/82;
b) comprensiva della quota eventualmente destinata al finanziamento di forme di previdenza complementare.
L’erogazione avverrà tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
La maggior somma percepita, tuttavia, non concorre al computo della soglia per la fruizione del c.d. “bonus degli 80 euro”
L’anticipazione può avvenire solamente su base volontaria ad insindacabile opzione del lavoratore, ma – ove richiesta – è irrevocabile sino al termine della sperimentazione nel 2018.
Condizioni per il lavoratore: per poter fruire dell’anticipazione il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della somma
Esclusioni per i datori di lavoro
1) l’anticipazione non è prevista per i dipendenti pubblici;
2) le disposizioni non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi.
I datori di lavoro che non intendono corrispondere con risorse proprie la quota maturanda possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti attivato presso l’INPS e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito da privilegio speciale,
Le modalità di attuazione delle disposizioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato sono disciplinati con DPCM, da emanare entro il 31/1/2015
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1/1/2015 (per i periodi di paga a partire dal successivo 1° marzo 2015)
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Capo II – Misure per l’occupazione, la famiglia e il sociale
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Finanziamento del Jobs Act ed egli ammortizzatori sociali
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1) Per far fronte agli oneri del DDL Jobs Act privi di copertura è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo la cui dotazione è pari a 1.600 milioni di euro per l’anno 2015 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016;
2) il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione è incrementato – per il 2015 – di 400 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga
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1) dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati per le misure del Jobs Act;
2) dal 1° gennaio 2015 per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga
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Decontribuzione assunzioni a tempo indeterminato
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Con esclusione del settore agricolo e dei contratti di apprendistato e lavoro domestico, ai datori di lavoro privati e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 è riconosciuto, per un massimo di tre anni e ferma restando l’aliquota di computo ai fini pensionistici, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 6.200 euro annui.
Condizioni e limiti:
L’esonero:
1) spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
2) non spetta per i lavoratori per i quali il medesimo beneficio sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;:
3) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
4) non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, comprese società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
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Dal 1° gennaio 2015
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Titolo III
Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa
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Capo
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Descrizione
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Materia regolamentata
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Decorrenza
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Capo I – Stato – Sezione I – Misure trasversali
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Interventi sul pubblico impiego
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1) proroga al 31/12/2015 del blocco della parte economica della contrattazione collettiva;
2) proroga al 2018 del blocco dell’indennità di vacanza contrattuale ai valori previsti nel 2013;
3) proroga a tutto il 2015 del blocco degli automatismi stipendiali del personale pubblico non contrattualizzato;
4) abrogazione delle norme che prevedevano (a fini pensionistici) la promozione del personale delle forze armate e di polizia “alla vigilia” del congedo;
5) riduzione dell’indennità di ausiliaria per il personale militare che cessa dal servizio attivo dal 1° gennaio 2015;
6) dimezzamento degli incentivi alla permanenza in FA per piloti e controllori di volo militari;
7) estensione del tetto retributivo del personale pubblico anche al trattamento economico complessivo del personale degli Uffici di diretta collaborazione con i Ministri, inclusi i Responsabili, anche se provenienti da organismi non soggetti al predetto limite e senza possibilità di conservazione dell’intero trattamento in godimento, comunque percepito, ove superiore a tale limite;
8) divieto di cumulo dei trattamenti accessori del personale del Ministero della salute e norme di interpretazione autentica;
9) revisione e riduzione dei fondi per il riordino delle carriere del personale militare;
10) rinvio a dicembre 2015 delle procedure di assunzione di personale dei Corpi di Polizia;
11) revisione dell’ “Accordo Nazionale Quadro delle Forze di Polizia;
12) dal 1° gennaio 2015 l’impiego del personale con orari e turni di servizio “in deroga”, per esigenze di tutela dell’ordine pubblico e prevenzione e contrasto della criminalità, è disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo nazionale quadro;
13) revisione degli organismi della rappresentanza militare (COCER);
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Dal 1° gennaio 2015
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Titolo IV
Enti territoriali
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Descrizione
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Materia regolamentata
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Decorrenza
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Verifica straordinaria nei confronti del personalesanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica
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Avvio, dal 1° gennaio 2015, di una verifica straordinaria – da concludersi entro il 31/12/15 – per accertare la permanenza delle condizioni psico-fisiche del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica nonché del personale inidoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma idoneo a proficuo lavoro.
La verifica verrà effettata dalle Unità Operative Medico-legali dell’INPS competenti per territorio e il personale che dovesse risultare ex post idoneo alle mansioni del proprio profilo professionale, verrà rassegnato allo svolgimento delle stesse, nell’ambito della medesima ASL di appartenenza, dando priorità alla riassegnazione sul territorio.
Qualora, per motivi organizzativi, non fosse possibile ricollocare il personale nelle mansioni del proprio profilo professionale nell’ambito della medesima ASL o Istituto di appartenenza, si procede seguendo le vigenti disposizioni contrattuali in materia di mobilità.
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