Proroga di Ferragosto. Versamenti sospesi fino al 20/08 – News 009/2019
In riferimento alle scadenze del mese di agosto, originariamente fissate dal 1° al 20° giorno del mese, i relativi versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese. Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.
I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.
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