Quota 100 e cumulabilità della pensione con redditi da lavoro – News 006/2019
Le nuove regole di pensionamento anticipato, denominato Quota 100 prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata sommando un’età anagrafica di almeno 62 anni con un minimo di 38 anni di contributi (ved. D.L. n. 4 del 28.1.2019 convertito dalla legge 26/2019).
Per evitare che le persone, dopo aver usufruito dell’agevolazione per accedere al pensionamento anticipato, rientrino nuovamente nel mondo del lavoro, con il decreto citato è stata stabilita l’incumulabilità della pensione con il reddito oltre una fascia di 5.000 euro annui.
Di seguito si riportano le condizioni per le quali è possibile avere questa cumulabilità.
Redditi da lavoro
L’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 prevede l’incumulabilità della pensione “Quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa, diversa dal lavoro autonomo occasionale, dopo il pensionamento con “Quota 100”, comportano la sospensione della pensione per l’intero anno al quale si riferiscono i redditi.
L’unico caso di cumulabilità ammesso è quello del reddito derivante da lavoro autonomo occasionale, purché non superi il limite di € 5.000 lordi annui.
L’incumulabilità si applica per tutto il periodo per il quale il pensionato ha beneficiato dell’anticipo pensionistico rispetto alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Una volta raggiunto il requisito per la pensione di vecchiaia, si applicherà la regola generale che prevede la totale cumulabilità dei redditi sia da lavoro dipendente che autonomo con la pensione, senza limiti di reddito.
Comunicazione dei redditi all’INPS
Ai fini della valutazione dei redditi con la pensione “Quota 100”, si considerano sia i redditi prodotti in Italia sia quelli prodotti all’estero, fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. I titolari di pensione “Quota 100” devono comunicare all’INPS:
- lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, qualunque sia l’importo del reddito ricavato;
- lo svolgimento di attività autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.
In entrambi i casi, l’INPS sospende la pensione per l’intero anno al quale si riferiscono i redditi e le eventuali rate di pensione già percepite sono indebite e devono essere restituite.
Nessuna comunicazione preventiva è invece richiesta per lo svolgimento di attività autonoma occasionale con reddito fino a 5.000 euro annui.
Fonte: Ipsoa
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