Ravvedimento operoso – novità – News 016/2011
L’articolo 23 comma 31 del DL n. 98 del 06/07/2011 ha introdotto delle novità in merito all’istituto del ravvedimento operoso.
In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione (normalmente pari al decimo del 30% ossia al 3%) è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo (0,2%) per ciascun giorno di ritardo.
Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti in merito.
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