Riforma del lavoro. Il Governo Monti presenta le misure – News 009/2012.
Articolo 18 per tutti. Reintegro solo per licenziamenti discriminatori. Tempo indeterminato dopo 36 mesi di contratti a termine, apprendistato, stop dimissioni in bianco per le donne, l’Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione. Ammortizzatori sociali. Il Governo Monti ha presentato il 20 Marzo 2012 alle parti sociali la “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita “.
La riforma dunque andrà in Parlamento quanto prima, resta da decidere se lo strumento sarà un decreto o una legge delega. L’esecutivo si è detto disponibile ad apportare “qualche” limatura all’impianto del testo che, in ogni caso, resta quello. Vediamo nel dettaglio cosa potrà prevedere. Ovviamente sarà tutto da confermare nei dettagli che sarà nostra cura confermare appena definitivi.
Licenziamenti. Tre i diversi regimi applicabili.
In sintesi, le novità annunciate dal Governo, sono le seguenti identificabili nei tre regimi di licenziamento che saranno applicabili a tutti i lavoratori:
– licenziamenti discriminatori
per tutti i lavoratori e in tutte le aziende (senza distinzioni in ragione del numero degli occupati) i licenziamenti attuati con carattere discriminatorio (ad esempio per ragioni politiche, religiose, razziali etc.) sono ritenuti nulli indipendentemente dalla motivazione adottata. Si prevede il reintegro nel posto di lavoro in ogni caso, senza differenze rispetto all’attuale sistema.
– licenziamenti disciplinari
qualora sia intimato un licenziamento senza giusta causa o senza giustificato motivo soggettivo per non avere il lavoratore commesso il fatto contestato o perche’ non riconducibile alle ipotesti contrattualmente previste, sarà il Giudice, nei casi piu’ gravi, a decidere se il lavoratore potrà beneficiare del reintegro nel posto di lavoro e dell’indennità risarcitoria fino ad un massimo di 12 mesi [unitamente al versamento dei contributi] o della sola indennità risarcitoria omnicomprensiva da 15 a 27 mensilità. L’importo dell’indennizzo terrà conto dell’anzianità aziendale del lavoratore e del comportamento tenuto dalle parti).
– licenziamenti per motivi economici
Si tratta in questo caso di licenziamenti che traggono origine da «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». In assenza di dette ragioni, il giudice, essendo illegittimo il licenziamento, dispone un indennizzo in favore del lavoratore da un minimo di 15 fino a un massimo di 27 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La modulazione dell’indennizzo viene decisa dal Giudice che motiverà la propria scelta in ragione delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio del lavoratore, delle iniziative che ha assunto per la ricerca di una nuova occupazione. Non c’è la possibilità, in questo caso, che scatti la reintegrazione a favore del lavoratore.
Contratti dominanti e a termine
Il contratto a tempo indeterminato sarà “dominante” con il rafforzamento dell’apprendistato per l’ingresso nel mercato del lavoro. Saranno penalizzati i contratti a termine (ad esclusione di quelli stagionali o sostitutivi) con un contributo aggiuntivo dell’1,4% da versare per il finanziamento del nuovo sussidio di disoccupazione.
Oltre i tre anni (36 mesi) i contratti a tempo determinato non possono più essere reiterati, scatta automatica l’assunzione a tempo indeterminato. Aumento dei controlli di irregolarità.
Il Governo vuole disincentivare l’utilizzo del contratto a termine e per questo ha previsto un meccanismo che ne aumenterà il costo contributivo il quale, però, potrà essere recuperato (con un premio definito “di stabilizzazione”) in caso di trasformazione del contratto stesso, a tempo indeterminato. Alcune tipologie di contratto a tempo determinato (tra cui certamente il contratto per ragioni sostitutive) non saranno penalizzate con la maggiorazione contributiva. Per evitare gli abusi di successione dei contratti a termine, sarà aumentato l’intervallo temporale necessario tra una scadenza di un contratto e la stipula di quello successivo.
Apprendistato
L’apprendistato diventa il canale privilegiato per l’accesso dei giovani al mondo del lavoro. Tuttavia sono proposti alcuni correttivi al recente testo Unico dell’Apprendistato (D.Lgs. n 167/2011):
– la possibilità per i datori di lavoro di assumere apprendisti solo se ne hanno confermati in servizio una certa percentuale nel recente passato;
– prevedere una durata minima dell’apprendistato;
– eliminare il “referente” aziendale e prevedere la presenza obbligatoria del “tutor”;
– anche durante il periodo di preavviso al termine del periodo di formazione dovrà continuarsi ad applicare la disciplina dell’apprendistato;
– fino a quando non sarà operativo il libretto formativo, la registrazione della formazione è sostituita da apposita dichiarazione datoriale.
Stop stage gratuiti.
Dopo la laurea o dopo un master si va in azienda ma non con uno stage gratuito.
Donne
Divieto dimissioni in bianco (lettere di dimissioni pre-firmate e attivate dall’azienda per licenziare le donne incinta). Sperimentazione dei congedi di paternità obbligatori.
Partite Iva
La proposta del governo sulle partite Iva prevede invece l’introduzione del lavoro subordinato dopo 6 mesi, se la prestazione di lavoro e’ presso un solo committente.
Ammortizzatori
Il nuovo sistema andrà a regime nel 2017, ma se il nuovo sussidio di disoccupazione (l’Aspi) entrerà in vigore da subito, l’indennità di mobilità (che vale oggi per i licenziamenti collettivi e può durare fino a 48 mesi per gli over 50 del Sud) sarà eliminata definitivamente solo nel 2017. Per il nuovo sistema sono previste risorse aggiuntive per 1,7-1,8 miliardi.
ASPI
L’assicurazione sociale per l’impiego sostituirà l’attuale indennità di disoccupazione. Durerà 12 mesi (18 per gli over 55) e dovrebbe valere il 75% della retribuzione lorda fino a 1.150 euro, e il 25% per la quota superiore a questa cifra, con un tetto di 1.119 euro lordi per il sussidio. Si riduce dopo i primi sei mesi. Sarà quindi più alta dell’indennità attuale che al suo massimo raggiunge il 60% della retribuzione lorda (e dura 8 mesi, 12 per gli over 50).
Cassa Integrazione
Si mantiene per la cassa ordinaria e la straordinaria con i contributi attuali, ma viene esclusa la causale di chiusura dell’attività (resta possibile solo quando e’ previsto il rientro in azienda).
Fondo solidarietà per lavoratori anziani
Sarà pagato dalle aziende e dovrebbe fornire un sussidio al lavoratori anziani che dovessero perdere il lavoro a pochi anni dalla pensione. Sarà su base assicurativa.
Contratto di lavoro intermittente (a chiamata)
Considerata la tipologia del contratto caratterizzato da prestazioni saltuarie e spesso imprevedibili e non programmate, sussiste il rischio che essa si presti ad utilizzi fraudolenti facilitati dalla difficoltà del controllo a posteriori.
La riforma del lavoro proposta dal Ministro Fornero intende introdurre un elemento di tipo amministrativo, che dovrebbe facilitare il controllo ed evitare o ridurre gli abusi.
Esso consisterebbe nell’obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa con modalità snelle (compreso il messaggio telefonico) in occasione di ogni chiamata del lavoratore.
In altre parole il datore di lavoro dovrebbe, ogni qualvolta chiama un lavoratore intermittente che accetta la chiamata, darne comunicazione ad un organo amministrativo che la documentazione della proposta ministeriale ancora non identifica ma che potrebbe essere il centro per l’impiego o la direzione provinciale del lavoro.
La possibilità di effettuare la comunicazione anche per via telefonica, introdotta certamente per facilitare i datori di lavoro, suscita però qualche perplessità. Infatti tale obbligo prevederà una sanzione per il mancato adempimento (altrimenti sarebbe una obbligazione vana) e, in caso di contenzioso, potrebbe non essere agevole la prova di una comunicazione avvenuta solo telefonicamente.
La restante regolamentazione dell’istituto rimarrebbe invariata.
Contratti di lavoro part-time
Per scoraggiare abusi, diventerà obbligatoria una comunicazione amministrativa, contestualmente al preavviso da dare al lavoratore, delle variazioni di orario a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche o flessibili nel part-time verticale e misto.
Contratti di collaborazione a progetto
Per restringere il ricorso all’istituto, sarà prevista:
– una definizione più stringente di “progetto” e la contestuale abolizione del concetto di “programma”;
– l’introduzione di una presunzione relativa di subordinazione in caso di svolgimento da parte del collaboratore di un’attività analoga a quella svolta dai lavoratori dipendenti dello stesso committente;
– l’eliminazione della possibilità di prevedere clausole di recesso per il committente, prima della scadenza del termine e/o del completamento del progetto, eccetto che in presenza di una giusta causa o di un’incapacità professionale del collaboratore o della cessazione dell’attività, fermo restando l’obbligo di dare un preavviso al collaboratore.
– un’interpretazione dell’art. 69, c.1, D.Lgs. n. 276/2003, che ritenga la presunzione di subordinazione assoluta nel caso in cui non sia individuato un progetto, programma di lavoro o fase di esso;
– l’incremento dell’aliquota contributiva prevista a favore della Gestione Separata INPS.
Lascia un commento