Riforma lavoro: il Lavoro a Chiamata – News 020/2012
La riforma del lavoro ha apportato modifiche ai cosiddetti contratti di lavoro intermittente (o a chiamata) a decorrere dal 18 Luglio 2012.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare del 18 luglio 2012, n. 18, fornisce le prime indicazioni operative per tali contratti, utili per la prevenzione del contenzioso per datori di lavoro e professionisti che li assistono; dalla comunicazione preventiva della prestazione di lavoro, ai casi di utilizzo di tale tipologia di contratto e agli effetti della loro sottoscrizione dopo il periodo transitorio.
Casi di utilizzo
Il contratto di lavoro a chiamata potrà d’ora in poi essere utilizzato esclusivamente nei seguenti casi:
– con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età ; in tale caso, tuttavia, le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età ; conseguentemente, il lavoratore potrà lavorare fino a 24 anni e 364 giorni. La violazione comporta, secondo il Ministero, la trasformazione del contratto a tempo pieno ed indeterminato;
– secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi. Alle ipotesi indicate, il Ministero chiarisce che le novità della riforma non hanno modificato l’art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003 e pertanto, in attesa che i contratti collettivi regolamentino l’istituto, rimane applicabile l’intervento sostitutivo del Ministero del Lavoro che con il D.M. 23 ottobre 2004 ha individuato le esigenze che consentono prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, rinviando alle tipologie di attività indicate nella 2 tabella allegata al R.D. n. 2357/1923.
La legge n. 92/2012 ha abrogato, invece, la disposizione che consentiva l’instaurazione del contratto per prestazioni da svolgersi durante i fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali.
Comunicazione preventiva della prestazione di lavoro
Altra importante novità della riforma é la previsione di una comunicazione preventiva della prestazione di lavoro e quindi della chiamata del lavoratore. In particolare, il comma 3 bis del nuovo art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica (anche non certificata come da circolare del Ministero del lavoro del 18/07/2012 n° 18). Eventuali violazioni comporteranno l’applicazione la sanzione amministrativa (non diffidabile) da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si ricorda, come da circolare della Direzione Generale dell’attività ispettiva n° 20 del 01/08/2012, i 30 giorni di ciclo integrato di cui sopra sono considerati quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non come arco temporale massimo all’interno del quale individuare i periodi di attività dello stesso.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18/2012, evidenzia che per le comunicazioni non sono previste particolari formalità e pertanto i datori di lavoro avranno massima libertà nel comunicare la chiamata del lavoratore.
Le comunicazioni potranno riguardare anche più lavoratori e potranno contenere anche l’indicazione di diverse giornate di prestazione anche non consecutive.
Tale arco temporale tuttavia non potrà superare trenta giorni. Ad esempio, un datore di lavoro potrà comunicare il 31 luglio che il lavoratore verrà occupato dall’1 al 20 agosto anche se é opportuno indicare se durante tale periodo in alcuni giorni, ad esempio, si osserveranno giorni di riposo settimanale. Non potrà essere invece indicato un periodo superiore ai trenta giorni; in tal caso sarà necessario effettuare due comunicazioni.
Non é necessario invece indicare l’orario di lavoro ma solo la giornata.
Il Ministero sottolinea che la comunicazione potrà essere effettuata il giorno stesso a condizione che avvenga prima della effettiva prestazione lavorativa.
Per le modalità di assolvimento dell’obbligo, i recapiti potranno essere reperiti direttamente sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it).
Bisognerà prestare particolare attenzione ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Tale possibilità produrrà effetti se le variazioni saranno effettuate prima della prestazione lavorativa. In caso contrario, conseguiranno il diritto alla retribuzione del lavoratore e gli obblighi contributivi.
L’eventuale occupazione in giornata diversa rispetto a quella comunicata comporterà la medesima sanzione prevista per i casi di mancata comunicazione.
Il nuovo adempimento interessa tutti i contratti di lavoro intermittente, anche se avviati prima dell’entrata in vigore della legge di riforma.
Effetti
Occorre ricordare infine la norma transitoria contenuta all’art. 1, comma 22, prevede che i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21 della nuova legge, cessano di produrre effetti dopo il 18 luglio 2013 e cioé decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore. E’ comunque prevista anche per questi l’obbligatorietà della comunicazione preventiva a decorrere dal 18/07/2012.
Il Ministero, su tale aspetto, evidenzia che ciò comporterà , a livello ispettivo, che il lavoratore che presterà la propria attività dopo tale periodo transitorio, verrà considerato occupato in nero.
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