Sanzioni per violazioni obblighi relativia a comunicazioni di assunzione – Maxi sanzione – News 019/2011
La mancata consegna al lavoratore della copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro o, in alternativa, del contratto individuale di lavoro, e tutte le mancate comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, comportano l’applicazione di sanzioni amministrative di notevole entità .
In particolare si ricorda che la violazione degli obblighi relativi alla comunicazione dell’assunzione preventiva al centro per l’impiego comporta l’applicazione al datore di lavoro di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato (art. 19, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003; ML circ. n. 8371/2007).
Maxi sanzione
Nel settore privato, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico, per la mancata trasmissione della comunicazione di assunzione preventiva di un dipendente al centro per l’impiego, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge, è prevista un’ulteriore sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, oltre ad una sanzione di € 150 per ogni giorno di lavoro irregolare.
La norma prevede l’applicazione di una sanzione più leggera, e cioè da € 1.000 a € 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 30 per ogni giorno di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
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