Smaterializzazione DURC – News 005/2014
Da quanto emerge dall’analisi delle modifiche previste nel decreto legge recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di regolarità contributiva, non sarà più prevista un’apposita e formale richiesta da parte dell’interessato in merito al DURC, ma sarà possibile verificare la regolarità direttamente e telematicamente nei confronti dei singoli enti.
Viene completamente superato l’attuale procedimento di dimostrazione della regolarità .
Inoltre, per quanto concerne la regolarità contributiva ai fini delle agevolazioni ed incentivi, sarà previsto che solo alcune irregolarità che verranno individuate ad hoc, rileveranno ai fini dell’eventuale perdita dei benefici.
Le novità previste nel decreto legge superano infatti le attuali procedure di verifica della regolarità contributiva delle imprese e degli altri datori di lavoro, semplificando le procedure che diventano automatiche e quindi azzerando i tempi di emissione.
Una volta che le modifiche entreranno a regime, non sarà più previsto che la verifica della regolarità debba essere effettuata mediante apposita e formale richiesta da parte dell’interessato ed attendere che venga rilasciato il certificato, ma sarà possibile verificare direttamente e telematicamente la regolarità nei confronti dei singoli enti. Dunque, esattamente l’opposto delle attuali procedure.
Finora, infatti, le richieste debbono essere effettuate da chi ne ha interesse, allo sportello unico previdenziale (virtuale, peraltro) ed ogni ente verifica l’effettiva regolarità del soggetto per il quale il DURC deve essere rilasciato.
INPS, INAIL e Casse Edili, infatti, una volta ricevuto l’input telematico da parte dello sportello unico, procedono alle necessarie verifiche ed una volta esaurite le procedure previste, dichiarano per la parte di loro competenza l’attestazione di regolarità o di irregolarità del datore di lavoro o lavoratore autonomo.
Quando tutti gli enti hanno completato il procedimento, il DURC viene emesso.
In ogni caso, l’intera fase è previsto possa durare al massimo 30 giorni altrimenti scatta il silenzio assenso. Peraltro, nel caso di irregolarità , tale termine può essere sospeso fino a 15 giorni per consentire all’interessato di regolarizzare la propria posizione (salvo per la dichiarazione ai fini della partecipazione agli appalti pubblici ).
Le modifiche, tuttavia, non saranno subito operative. Infatti, nonostante siano contenute nel decreto legge e quindi in vigore non appena alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, sarà necessario che venga adottato il previsto regolamento ministeriale.
In particolare, un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni, dovrà definire i requisiti di regolarità , i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione.
E’ previsto, come sopra accennato, che non occorrerà più richiedere un DURC per la verifica della regolarità ma chiunque ne abbia interesse potrà controllare in tempo reale se quel soggetto è o meno in regola nei confronti dei diversi enti coinvolti (INPS, INAIL e Casse Edili per le imprese che debbono applicare il CCNL dell’edilizia).
Le modalità saranno esclusivamente telematiche e verranno effettuate verosimilmente attraverso il prelievo dell’attestato sul sito degli enti interessati.
Una semplificazione certamente utile perché non sarà più necessario attendere i fatidici 30 giorni per ottenere il certificato (che possono allungarsi nel caso di interruzione dei termini nel caso di preavviso di irregolarità ) ma la verifica avverrà in tempo reale.
Il certificato sarà quindi costituito dall’esito dell’interrogazione e avrà durata di 120 giorni dalla data di acquisizione.
Rimane quindi la durata generalizzata della regolarità introdotta dal D.L. 69/2013 del mese di giugno 2013.
Dalla lettura delle finalità della normativa, evidentemente, un effetto positivo in termini di burocrazia, ma l’effettivo beneficio deriverà dalle risposte che gli enti saranno in grado di dare.
Il timore non è naturalmente legato al riscontro che verrà dato all’input telematico ma al contenuto della risposta.
Le criticità registrate finora del DURC non sono state infatti solo quelle burocratiche legate alle procedure da seguire ed alla tempistica di rilascio, ma soprattutto alle irregolarità spesso riscontrate dagli enti, soprattutto dall’INPS, spesso poi non dovute.
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