Tariffe INAIL: “ipotesi” di riduzione nella legge di Bilancio 2019 – News 013/2018
Al via dal 1° gennaio 2019 la riduzione delle tariffe dei premi INAIL. E’ quanto prevede un emendamento dei relatori alla legge di Bilancio 2019 presentato il 18 dicembre. Per consentire all’INAIL l’applicazione delle nuove tariffe, slittano i termini, in particolare, per l’autoliquidazione dei premi da parte dei datori di lavoro, per la presentazione della denuncia annuale delle retribuzioni relative all’anno 2018 e per il pagamento del premio dovuto, a saldo del 2018 e in acconto per l’anno 2019.
Non è ancora noto l’ammontare della riduzione che terrà conto sia delle risultanze economico-finanziarie-attuariali dell’Istituto sia degli andamenti prospettici dello stesso Istituto assicurativo. Inciderà sullo sconto, quindi, l’andamento degli infortuni aziendali e l’ammontare dei relativi costi sostenuti dall’INAIL.
Slittano le scadenze
Per consentire all’INAIL l’applicazione delle nuove tariffe, il termine del 31 dicembre stabilito dall’articolo 28 del DPR 1124/1965 è posticipato al 31 marzo 2019.
Ne consegue lo slittamento anche delle date previste per l’autoliquidazione dei premi da parte dei datori di lavoro, per la presentazione della denuncia annuale delle retribuzioni relative all’anno 2018 e per il pagamento del premio dovuto, a saldo del 2018 e in acconto per l’anno 2019, differite al 16 maggio 2019.
Qualora il datore di lavoro opti per il pagamento in quattro rate del premio risultante dall’autoliquidazione, entro tale nuovo termine dovrà essere versato quanto dovuto per la prima e seconda rata.
Responsabilità civile del datore di lavoro
Non è questa, peraltro la sola modifica alle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro contenuta nell’emendamento in argomento. All’articolo 11 del citato DPR 1124, per esempio, viene aggiunta la previsione che, in caso di accertamento della responsabilità civile del datore di lavoro a norma dell’articolo 10 dello stesso DPR, il Giudice può procedere alla riduzione dell’importo dovuto dal datore di lavoro alla luce della condotta di quest’ultimo prima e dopo l’evento lesivo e della adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute sul lavoro.
Fonte: Ipsoa
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