Tirocini formativi – nuova normativa DL 138/2011 – News 018/2011
L’art. 11, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, in vigore dal 13 agosto 2011, ha apportato rilevanti modifiche alla materia dei tirocini formativi. La normativa è ancora oggetto di chiarimenti ed interpretazioni, pertanto non ancora in completa applicazione. Ad ogni modo ad oggi vi è la possibilità di instaurare tirocini formativi come di seguito riportato.
Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro che permette ai giovani di prendere contatto diretto con il mondo produttivo. Dalla nuova normativa sono esclusi gli stage/tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e i periodi di pratica professionale, non soggetti addirittura alle comunicazioni obbligatorie in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, e la cui finalità non è di favorire direttamente l’inserimento lavorativo.
Soggetti promotori
La nuova normativa dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
– enti ed agenzie regionali del lavoro, centri per l’impiego, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
– università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
– provveditorati agli studi;
– istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
– centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente;
– comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
– servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
Inoltre, i tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione (revocabile) della regione.
Tipologie di tirocinio
a) Tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neo- diplomati, neo-laureati e a coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica;
b) Tirocini di inserimento, destinati ai soggetti inoccupati;
c) Tirocini di reinserimento, destinati ai soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità;
d) Tirocini di inserimento o reinserimento destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99;
e) Tirocini di inserimento o reinserimento, destinati ai soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.
Modalità di applicazione e datori di lavoro interessati – limiti numerici.
1) Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
2) I tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale;
3) I tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
4) L’impresa ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
5) L’impresa ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio e/o non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio;
6) Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell’azienda ospitante: per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di un tirocinio, salvo che per le aziende artigiane che svolgono lavorazioni artistico-artigianali (vi rientrano anche le attività di acconciatura ed estetica, ad esempio), per le quali è consentito un tirocinante; per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante; tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti; per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.
Inoltre, nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato non vanno inclusi gli apprendisti.
7) Il tirocinante può svolgere il tirocinio, di cui alle tipologie indicate alle lettere a), b) e c) una sola volta per ciascun profilo professionale. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati al punto 6;
Soggetti beneficiari
La nuova normativa inoltre prevede che i tirocini formativi e di orientamento non curriculari possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o di neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione.
Sono esclusi dalla disciplina di cui al citato articolo 11, i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle regioni.
Inoltre, non rientrano in tale disciplina, i tirocini cosiddetti curriculari, intendendosi per tali i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza.
Convenzioni
Lo svolgimento del tirocinio, è regolato da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante secondo uno schema approvato con delibera della Giunta Regionale.
Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
– obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio che assicurino agli studenti il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
– i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
– gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile;
– la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
– il settore aziendale di inserimento.
I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura ispettiva della Direzione provinciale del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Tutor
Il soggetto promotore nomina un tutor responsabile delle attività didattico – organizzative che ha altresì la funzione di raccordo tra l’ente di appartenenza e i soggetti ove si svolge l’attività di tirocinio (ed è responsabile dell’applicazione della convenzione).
L’azienda ospitante per ogni tirocinante nomina un tutor che è responsabile del piano formativo e dell’inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dalla convenzione.
Durata
L’art. 11 del nuovo decreto, innovando profondamente rispetto alla precedente disciplina, prevede che i tirocini formativi e di orientamento (quindi, con esclusione dei tirocini curriculari e di reinserimento/inserimento), non possono avere una durata superiore a sei mesi, incluse le proroghe, fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione, dove la durata potrebbe essere elevata fino ad un massimo di 24 mesi.
Obblighi delle parti – Soggetti promotori
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
Obblighi delle parti – azienda ospitante
L’azienda ospitante ha l’obbligo di comunicare l’attivazione del tirocinio al Centro per l’impiego, effettuando le comunicazioni previste dalla normativa vigente (almeno il giorno precedente l’attivazione), ad eccezione, come già sopra riportato, dei tirocini curriculari.
Obblighi delle parti – Tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; a mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; a seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze.
Somme percepite dai tirocinanti
Le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Trattamento economico
La convenzione può prevedere una borsa di studio a titolo di rimborso spese da parte del soggetto ospitante di € 400,00 mensili (importo massimo che può prevedere una convenzione).
Qualora il destinatario del tirocinio sia un inoccupato o disoccupato, anche se neo- diplomato, neolaureato o in possesso di una qualifica professionale e nella fascia di età 18–30 anni e la convenzione preveda la borsa di studio di € 400,00 mensili, il soggetto ospitante (azienda) potrà accedere ad un contributo regionale pari alla metà dell’importo (€ 200,00 mensili), presentando domanda alla Regione tassativamente entro 15 giorni dal termine del tirocinio.
Per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99 l’importo della borsa è interamente a carico della Regione Toscana.
Nulla vieta di erogare mensilmente un compenso “libero” al tirocinante, compenso che sarà soggetto al solo trattamento fiscale di cui al paragrafo precedente. Si ricorda che non è prevista alcuna contribuzione Inps per i rapporti di tirocinio.
La nuova normativa dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
– enti ed agenzie regionali del lavoro, centri per l’impiego, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
– università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
– provveditorati agli studi;
– istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
– centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente;
– comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
– servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
Lascia un commento