Tirocinio-stage non curriculare. Normativa e cofinanziamento Regione Toscana – News 010/2019
Di seguito si pubblica nuovamente quanto attualmente previsto in materia di tirocini o stage non curriculari a modifica di quanto avvenuto fino al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa specificata. Attraverso il progetto Giovanisì la Regione Toscana offre ai giovani la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro con un’adeguata formazione.
Con l’avviso pubblico per il cofinanziamento dei Tirocini non curriculari (approvato con Decreto 4269 del 12/06/2016) la Regione Toscana concede ai soggetti ospitanti privati un contributo di 300 euro (rispetto ai 500 previsti per legge) nel caso in cui attivino tirocini con giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, in possesso di determinati requisiti. L’avviso pubblico è attivo fino ad esaurimento fondi.
Il nostro Studio offre consulenza per l’attivazione e la gestione delle pratiche relative a tirocini/stages. In particolare per la gestione di tutta la procedura amministrativa di attivazione, proroga e cessazione del tirocinio, redazione del progetto formativo su indicazione da parte dell’azienda della mansione che andrà a svolgere il tirocinante, stipula della convenzione ad hoc, gestione delle pratiche di adempimento, comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego e gestione del rimborso al tirocinante, oltre a quello spettante all’azienda da parte della Regione, laddove previsto.
DESTINATARI DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE
I soggetti ospitanti privati possono richiedere il cofinanziamento regionale se attivano tirocini con giovani dai 18 ai 29 anni compiuti, non occupati e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- residenti o domiciliati in Toscana, neo/diplomati o neo/laureati, ossia entro 24 mesi dal superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento di uno dei titoli di studio indicati di seguito:
– attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
– attestato di qualifica professionale;
– diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in assenza di iscrizione a percorsi per il conseguimento della laurea o a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o a percorsi di alta formazione tecnico – professionale di livello post secondario (ITS);
– certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);
– laurea e altri titoli post laurea - residenti o domiciliati nei comuni delle aree di crisi dei territori di Livorno e Massa Carrara individuate dalla DGR 199/2015, per i quali non è previsto il vincolo dei 24 mesi dal conseguimento del titolo di studio.
Si ricorda pertanto che per tutti gli altri casi non riferiti ai punti sopra riportati, non è previsto alcun contributo, a differenza di quanto avvenuto con le precedenti normative.
Si riepilogano di seguito durata, requisiti e limiti previsti per poter instaurare un tirocinio o stage non curriculare attraverso i centri per l’impiego.
Durata.
I tirocini hanno un durata minima di 2 mesi fino ad un massimo di 6 mesi incluse eventuali proroghe.
Per i laureati, compatibilmente con il piano formativo, nell’ambito di tirocini volti all’inserimento o reinserimento lavorativo e per i tirocini rivolti a soggetti svantaggiati la durata massima è di 12 mesi.
Per i soggetti disabili (L.68/99) la durata massima è estesa a 24 mesi.
Requisiti.
Iscrizione negli elenchi del centro per l’impiego da parte del tirocinante interessato.
Orario di lavoro non superiore alle 39 ore settimanali e comunque non superiore all’orario svolto dal tutor.
Il ruolo di “tutor” non può essere svolto dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda, ma da una diversa figura regolarmente inquadrata all’interno dell’organigramma aziendale che deve avere un contratto da lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Erogazione di un rimborso di € 500 mensili al tirocinante da parte dell’azienda ospitante.
Presenza di una polizza di responsabilità civile stipulata da parte dell’azienda.
Limite Tirocini per azienda.
Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente attivabili è stabilito secondo lo schema sotto riportato, facendo presente che i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato.
Dipendenti a Tempo indeterminato Nella singola unità operativa: |
Numero tirocini attivabili |
---|---|
0 | Nessun tirocinio attivabile, ad eccezione delle imprese artigiane di artigianato tradizionale e artistico (1 tirocinante) |
Fino a 6 | 1 tirocinio |
Da 7 a 19 | 2 tirocini |
Sopra i 20 | Il numero di tirocini attivati non deve superare il 10% del personale a tempo indeterminato. |
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