Valutazione dei rischi. Obbligo dal 01/06/13 – News 016/2013
Dal 1° giugno anche per le aziende di minori dimensioni è scattato l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate. L’adempimento, già realtà per le imprese maggiori, ora viene esteso alle imprese che occupano fino a dieci addetti, per le quali non sarà più valida l’autocertificazione. Datore di lavoro (compresi gli studi professionali, i negozi, gli uffici), responsabile del servizio di protezione e prevenzione e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si trovano così ad affrontare tale nuova procedura, laddove l’azienda non abbia in passato già provveduto.
La facoltà per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi ha avuto la sua scadenza al 31/05/13. Pertanto dal 1° giugno 2013, come sopra descritto, vi è l’obbligo di ricorrere alle procedure standardizzate.
Le nuove disposizioni prendono il via dall’articolo 29, comma 5 del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008), il quale, inizialmente, prevedeva che i datori di lavoro avrebbero potuto autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi della propria azienda fino alla data in cui sarebbero entrate in vigore le cosiddette procedure standardizzate (da emanarsi con decreto interministeriale) e comunque non oltre il 30 giugno 2012. Quest’ultimo termine è stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2012 dal Dl 57/12.
Nel frattempo il decreto sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 285 del 6 dicembre 2012. Il decreto differiva la sua entrata in vigore di ulteriori 60 giorni, anche perché queste procedure “devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione ex articolo 29, comma 5, del TU”.
La legge di stabilità 228/2012 – all’articolo 1, comma 388 – ha prorogato a sua volta l’autocertificazione della valutazione dei rischi nel termine massimo “di salvaguardia” del 30 giugno 2013 nel caso in cui non fosse stata operativa la standardizzazione delle procedure.
È intervenuto, infine, il ministero del Lavoro con nota 2583 del 31/01/13, fissando il 31 maggio 2013 come data ultima per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori per effettuare la valutazione con autocertificazione.
Il non adeguamento del DVR corrisponde, ai fini sanzionatori, ad una mancata valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro con sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR stesso, così come previsto dall’art. 55 del D.lgs. 81/08 e dal D.lgs. 106/09 (per omessa redazione del DVR, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400).
Inoltre il DVR risulta indispensabile per:
·        sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato. Infatti con la sentenza n. 5241/2012 la Cassazione ha stabilito che il contratto di lavoro a tempo determinato è nullo se l’impresa non ha eseguito la valutazione dei rischi.
·        eseguire la sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, il quale deve prendere visione e firmare il DVR, in quanto partecipa alla redazione.
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