Welfare contrattuale Metalmeccanica industria – News 019/2017
Come previsto dall’accordo di rinnovo del ccnl industria metalmeccanica, a decorrere dal 1° giugno 2017 le aziende devono obbligatoriamente mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di “welfare” del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda non può superare i 100, 150 e 200 euro rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.
Vista l’obbligatorietà di inserimento dei suddetti valori all’interno dei cedolini paga, anche se trattasi (come nella maggior parte dei casi) di elementi figurativi, sarà necessario ricevere apposita comunicazione dalle aziende clienti al momento dell’erogazione dei benefit relativi al welfare contrattuale, in modo da poter elaborare correttamente il libro unico del lavoro.
L’accordo fornisce alcune esemplificazioni degli strumenti di Welfare utilizzabili, di cui di seguito.
Opere e servizi per finalità sociali (Art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR):
o   Regime fiscale e contributivo: non soggetti
o   Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico
Esempi:
Educazione ed istruzione (corsi, ecc.)
Ricreazione (viaggi, palestre, abbonamenti cinema, ecc.)
Assistenza sanitaria (visite specialistiche, cure odontoiatriche, ecc
Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti (Art. 51, comma 2, lett. f-bis), f-ter) del TUIR):
o   Regime fiscale e contributivo: non soggetti
o   Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico
Esempi:
Asili nido, spese scolastiche, servizi di mensa, baby sitter, ecc..
Spese di assistenza familiari anziani
 Beni e servizi in natura (Art. 51, comma 3 del TUIR):
o   Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui; se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell’anno tale limite, l’intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione
o   Soggetti beneficiari: dipendenti
Esempi:
Buoni spesa per generi alimentari
Buoni carburante
Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro (Art. 51, comma 2, lett. d) del TUIR):
o   Regime fiscale e contributivo: non soggetti
o   Soggetti beneficiari: dipendenti
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