Per le persone fisiche (cd. famiglie)

Il primo spartiacque è l’utilizzo della prestazione al di fuori dell’attività professionale o d’impresa. In questo caso, se l’utilizzatore è una persona fisica, le prestazioni di lavoro occasionale vengono remunerate attraverso l’utilizzo del libretto famiglia (un libretto prefinanziato da richiedere telematicamente all’INPS) e possono essere richieste esclusivamente per le seguenti attività:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.

Per imprese e professionisti

In tutti gli altri casi diversi da quelli descritti, invece, è previsto il contratto di lavoro occasionale con un perimetro di applicazione differente in relazione alla tipologia di committente.

Non è possibile ricorrere al lavoro occasionale per le imprese dei seguenti settori: edilizia e settori affini; esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo; miniere, cave e torbiere. Inoltre, dal punto di vista oggettivo, è vietato l’utilizzo del lavoro occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. In buona sostanza la prestazione del lavoratore occasionale deve essere svolta direttamente a favore del committente e non nell’ambito di un contratto di appalto a favore di terzi soggetti.
Per le imprese del settore agricolo, invece, un ulteriore limite riguarda i prestatori che possono essere chiamati a svolgere le prestazioni di lavoro occasionale. L’utilizzo è possibile per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.?150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
Fuori da tali casi, per le imprese agricole il contratto di lavoro occasionale è espressamente vietato.

Per le pubbiche amministrazioni

Per le pubbliche amministrazioni il ricorso al contratto di lavoro occasionale è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale ma esclusivamente per le seguenti esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Limiti alle prestazioni