Regione Toscana: Approvato il nuovo regolamento in materia di tirocini formativi – News 012/2012
Dal 31/03/2012 entra in vigore il nuovo regolamento che dà attuazione alla L.R. n.3/2012, introducendo elementi di novità in materia di tirocini e stage.
La nuova materia regolamenta lo svolgimento dei tirocini non curriculari, suddivisi in:
- Tirocini di formazione e orientamento: rivolto a neo laureati e neo diplomati e coloro che hanno conseguito una qualifica professionale da attivarsi entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio o qualifica.
- Inserimento al lavoro di soggetti inoccupati.
- Reinserimento al lavoro di soggetti disoccupati, di lavoratori in mobilità e tirocini di formazione destinati a soggetti in cassa integrazione straordinaria o in deroga.
- Inserimento e reinserimento al lavoro di soggetti svantaggiati (L.381/91 e L.68/99).
Per attivare un tirocinio è necessario rivolgersi ai Centri per l’Impiego delle varie Province.
Obbligo di corrispondere un rimborso spese forfetario.
Per i tirocini non curriculari la legge rende obbligatoria la corresponsione di un importo forfetario lordo mensile a titolo di rimborso spese non inferiore a 500 € mensili lordi, con un contributo a carico della Regione di 300 €, destinato ai soggetti ospitanti che attivino un tirocinio rivolto a soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Il rimborso è interamente a carico della Regione se il tirocinio è svolto da un soggetto svantaggiato (L.381/91 e L.68/99). Il rimborso non è dovuto se il soggetto destinatario è percettore di ammortizzatore sociale (nel caso di indennità inferiore ai 500 € è prevista un’integrazione).
Su tale rimborso si ricorda che non è dovuta alcuna contribuzione.
Durata.
I tirocini hanno un durata minima di 2 mesi fino ad un massimo di 6 mesi incluse eventuali proroghe.
Per i laureati, compatibilmente con il piano formativo, nell’ambito di tirocini volti all’inserimento o reinserimento lavorativo e per i tirocini rivolti a soggetti svantaggiati la durata massima è di 12 mesi.
Per i soggetti disabili (L.68/99) la durata massima è estesa a 24 mesi.
Requisiti.
Iscrizione negli elenchi del centro per l’impiego da parte del tirocinante interessato.
Orario di lavoro non superiore alle 35 ore settimanali.
Il ruolo di “tutor” non deve essere svolto dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda ma da una diversa figura regolarmente inquadrata all’interno dell’organigramma aziendale.
Presenza di una polizza di responsabilità civile stipulata da parte dell’azienda.
Incentivo all’assunzione del tirocinante.
E’ previsto un contributo di € 8000, richiedibile solo da soggetti ospitanti privati che al termine del tirocinio assumano con contratto a tempo indeterminato. Il contributo è elevato a € 10.000 se il soggetto assunto appartiene alle categorie di cui alla L.68/99 o L.381/91.
Limite di tirocini per azienda.
Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini attivabili in un anno è stabilito secondo lo schema sotto riportato, facendo presente che i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato.
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Dipendenti a Tempo indeterminato Nella singola unità operativa: |
Numero tirocini attivabili |
---|---|
0 | Nessun tirocinio attivabile, ad eccezione delle imprese artigiane di artigianato tradizionale e artistico (1 tirocinante) |
Fino a 6 | 1 tirocinio |
Da 7 a 19 | 2 tirocini |
Sopra i 20 | Il numero di tirocini attivati non deve superare il 10% del personale a tempo indeterminato. |
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Soggetti ospitanti pubblici:
Il numero di tirocini attivati non deve superare il 10% del personale a tempo indeterminato.
Sia per i soggetti ospitanti privati che pubblici, al fine di stabilire il limite di tirocini attivabili in un anno non sono computati i tirocinanti che nell’anno solare non abbiano raggiunto il 70% delle presenze, i tirocinanti assunti a tempo indeterminato, i contratti di apprendistato trasformati a tempo indeterminato e i tirocini attivati con soggetti svantaggiati o disabili.
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