Sanzioni per mancata o ritardata consegna del prospetto paga – News 005/2012
Ai sensi della legge n. 4/1953, all’atto della corresponsione della retribuzione, il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai propri dipendenti un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome e la qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono la retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.
La mancata o ritardata consegna del prospetto di paga è sanzionata dall’art. 5 della stessa Legge n. 4/1953 con la sanzione amministrativa che va da € 125 ad € 770.
Con l’avvento del Libro Unico del Lavoro, i dati richiesti dalla Legge in questione vanno ora registrati sul LUL e questo è il motivo per cui il comma 5, art. 39, D.L. 112/2008 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 – prevede che «con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4» e la circolare ministeriale n. 20/2008 ha chiarito che l’obbligo è assolto consegnando la fotocopia delle scritturazioni effettuate sul LUL, anche non comprendente i dati relativi al calendario delle presenze.
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