Voucher lavoro occasionale accessorio. Normativa – News 033/2014
Il sistema dei voucher per il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, si applica a tutti i committenti, sia privati, sia famiglie, aziende, enti locali e committenti pubblici, nei confronti di qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), che presta saltuariamente ed occasionalmente le più diverse attività come da disposizioni della L. 92/2012.
Il sistema dei ‘buoni’ (voucher)
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei ‘buoni’, il cui valore nominale è pari a 10 euro. E’, inoltre, disponibile un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Acquisto buoni lavoro da parte dei committenti
I committenti possono ritirare i carnet di buoni (voucher), su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento del relativo importo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC. Tale importo deve necessariamente essere un multiplo di 10 oppure, in caso di acquisto di voucher multipli del valore di € 50 o di € 20, un multiplo di 50 o di 20.
L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire, procedura più rapida, anche presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati. E’ necessario presentare allInps (unitamente alla copia di un documento di identità del legale rappresentante), preventivamente all’acquisto, il modulo SC 53 che deve venire convalidato dall’istituto al fine di abbinare il codice fiscale/partita iva dell’azienda committente al codice fiscale del legale rappresentante dell’aziena stessa. Dopo la convalida, le tabaccherie abilitate possono verificare istantaneamente che in corrispondenza della partita IVA dell’azienda richiedente esiste un codice fiscale della persona fisica autorizzata all’acquisto.
Al momento dell’acquisto la persona fisica deve dichiarare che acquista per conto dell’azienda e presentare il tesserino del codice fiscale.
La ricevuta viene rilasciata a nome dell’azienda.
Comunicazione preventiva telematica
Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva telematica all’nps. Con tale comunicazione i committenti devono indicare, oltre ai propri dati, anche l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo di svolgimento della prestazione, e le date presunte di inizio e fine attività lavorativa (in caso di spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità , nuova comunicazione di variazione).
E’ importante sapere che la mancata comunicazione di cui sopra prevede l’applicazione della “maxisanzione” per cd. “lavoro nero” di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 183/2010 (cd. “collegato al lavoro”), come indicato nella circolare INPS n. 157 del 07/12/2010.
Il voucher obbliga alla sicurezza
Il Ministero del lavoro in risposta ad appositi quesiti sul Tu sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), ha chiarito che il voucher obbliga alla sicurezza sul lavoro. Infatti, l’utilizzo anche occasionale di personale retribuito con i buoni lavoro fa scattare l’obbligo di osservare tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro, dal redigere il documento sulla valutazione rischi agli obblighi di formazione e informazione del lavoratore, dalla dotazione dei dispositivi di sicurezza individuale alla vigilanza sanitaria.
Riscossione buoni lavoro
Per consentire la riscuotibilità del voucher e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.
Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal committente, presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui il prestatore sia minorenne, deve presentare anche un’autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore.
Limite economico
I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun singolo committente.
Ai fini del rispetto della nuova disciplina, occorrerà pertanto verificare se il committente è un “imprenditore commerciale o professionista”. In caso positivo la prestazione nei suoi confronti non potrà dare luogo a compensi maggiori di € 2.000,00 di voucher.
Non sempre il committente è in condizione di conoscere i compensi complessivamente ricevuti dal prestatore nel corso dell’anno da parte di altri committenti. In attesa che l’Inps, in sede di rilascio dei voucher, sia in grado di effettuare un controllo preventivo, al committente non rimane che farsi autocertificare dal prestatore il mancato superamento del limite dei 5000 o 2000 euro.
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