Legge di Stabilità 2015: le novità per il fisco e l’impresa – News 001/2015
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).
Sono tante le novità in essa contenute: si va dalla conferma del bonus IRPEF da 80 euro nella busta paga per i lavoratori dipendenti privati, alla possibilità, da marzo 2015, di chiedere di avere il TFR in busta paga.
Tra le altre misure fiscali, ai fini IRAP si segnala l’abbattimento della componente lavoro, il credito d’imposta del 10% per gli autonomi senza dipendenti, oltre alla proroga delle rivalutazioni sui terreni e sulle partecipazioni (con il raddoppio dell’aliquota di tassazione) e il congelamento degli aumenti IMU-TASI.
Di seguito si riporta una sintesi di alcune delle principali novità in materia di fisco.
Argomento | Novità | Decorrenza |
Stabilizzazione bonus 80 euro(commi 12-13) | Viene stabilizzato il bonus introdotto dal D.L. n. 66/2014. Pertanto, dal 2015, si conferma il credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. | Dal 1° gennaio 2015 |
Rientro ricercatori(comma 14) | Si estende e si prolungano da due a tre i periodi d’imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia, attraverso una modifica dell’art. 44, D.L. n. 78/2010. | Dal 1° gennaio 2015 |
Buoni pasto(comma 16-17) | Si innalza la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico. | Dal 1° luglio 2015 |
Compensazione cartelle esattoriali(comma 19) | Si estendono al 2015 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. | Dal 1° gennaio 2015 |
Cuneo fiscale(commi 20-25) | Si rende integralmente deducibile dall’IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni. Viene, però, eliminata, con effetto dal 2014, la riduzione delle aliquote introdotta dal D.L. n. 66/2014.Inoltre, si introduce un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. | Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 |
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo(commi 35-36) | Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro. | Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 |
Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi(commi 65-89) | Si disciplina un nuovo regime forfetario agevolato per i c.d. minimi, ovvero gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, con l’aliquota del 15%.Sono previste soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.Inoltre, si consente di accedere al regime agevolato dei “nuovi minimi” anche a chi percepisce redditi di natura mista, purché i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. | Dal 1° gennaio 2015 |
Rapporto fisco-contribuente e ravvedimento operoso(commi 634-640) | Previsto un gruppo di norme volto a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance). In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate; inoltre, sono modificate sostanzialmente le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all’istituto del ravvedimento operoso; in sostanza, si potrà accedere all’istituto del ravvedimento anche oltre i termini attualmente previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata.Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo del ravvedimento, con una riduzione automatica delle sanzioni che sarà tanto più vantaggiosa, quanto più vicino il ravvedimento sarà al momento in cui sorge l’adempimento tributario.Inoltre, con lo scopo di rendere maggiormente oneroso il cd. istituto del ravvedimento operoso, nel caso in cui siano terminate attività di accesso, ispezione e verifica con la conseguente consegna del processo verbale di constatazione si specifica che:
– il contribuente che si avvale del ravvedimento vedrà ridotte le sanzioni a 1/5 del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione; – avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. |
Dal 1° gennaio 2015 |
Clausola di salvaguardia aumento aliquote IVA(comma 718) | Prevista una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro, in assenza di provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa pubblica. Nel dettaglio:- l’aliquota IVA del 10% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;- l’aliquota IVA del 22% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;
– a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l’anno 2018 e ciascuno degli anni successivi. |
Dal 1° gennaio 2016 |
Fonte: Ipsoa
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