Assegno Nucleo Familiare. Riepilogo normativa e nuove disposizioni 2019 – News 008/2019
I datori di lavoro, nel mese di luglio, per la determinazione dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), dovranno utilizzare le nuove modalità di calcolo. La novità entrata, in vigore per il 2019, riguarda proprio l’attribuzione direttamente all’INPS dell’obbligo di effettuare il calcolo dell’importo teoricamente spettante, sulla base dei dati reddituali e di composizione del nucleo familiare dichiarati dal lavoratore attraverso l’apposita istanza telematica. Il datore di lavoro è, quindi, chiamato a ricalcolare, sulla base degli importi teorici resi disponibili dall’Istituto, gli ANF legittimamente erogabili in base dell’orario di lavoro effettivamente prestato.
La determinazione dell’assegno continua ad essere effettuata sulla base della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso, applicando le tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente.
A partire dal 2019 i modelli di domanda non possono più essere consegnati in al datore di lavoro, ma devono essere trasmessi per via telematica dal lavoratore direttamente all’INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.
I datori di lavoro, infatti, non possono più:
– raccogliere le istanze di liquidazione (ANF/DIP SR16);
– verificare la loro corretta compilazione;
– calcolare l’importo spettante confrontando la tipologia del nucleo familiare e il suo reddito con le tabelle annualmente emanate dall’Istituto.
Gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti sono determinati dall’INPS e messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto Previdenziale.
La domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continua ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo.
Riepilogo normativa
L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, subordinati o parasubordinati e ai pensionati da lavoro dipendente, a patto che sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:
– nucleo familiare costituito da almeno due soggetti, coniugati o uniti civilmente;
– reddito complessivo percepito dal nucleo costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente, pensione o altra prestazione previdenziale;
– sussistenza di un apporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Il reddito del nucleo familiare, utile alla determinazione dell’assegno spettante viene determinato includendo:
– redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF;
– redditi tassabili prodotti all’estero;
– assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o divorzio;
– redditi esenti da imposta;
– redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva;
– arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione.
Le seguenti componenti reddituali non sono invece rilevanti ai fini del calcolo ANF:
– il TFR e le sue anticipazioni;
– gli ANF e i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
– le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
– le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
– le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
– gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
– gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
– l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
– gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Calcolo dell’importo teorico
Una volta ricevuta l’istanza telematica, che il lavoratore può presentare direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, l’INPS svolge un’attività istruttoria utile alla individuazione degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
L’utente può prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
Lo stesso lavoratore deve comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso la denuncia contributiva UniEmens.
Sulla base di tali importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro provvede poi al calcolo dell’importo effettivo da erogare al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza o assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
La somma indicata dall’Istituto individua dunque il tetto massimo di prestazione che può essere corrisposta su base mensile. Non cambiano le modalità di erogazione degli importi: il pagamento avviene unitamente alla retribuzione mensile e il datore di lavoro opera poi il relativo conguaglio con le denunce contributive mensili.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP.
Determinazione importo spettante
I datori di lavoro recuperano l’informazione circa gli importi calcolati dall’INPS prendendone visione attraverso una specifica utility, disponibile sul “Cassetto previdenziale aziendale”. Indicando il codice fiscale del lavoratore ed eventualmente quello del richiedente – qualora i due soggetti non coincidano (es. nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore) – la procedura riporta al datore l’importo teoricamente spettante. Successivamente, sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro calcola l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto (es. part-time, full-time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
L’assegno è liquidato in misura intera solo quando la prestazione del lavoratore è stata di almeno 104 ore per gli operai e 130 ore per gli impiegati con periodo di paga mensile. Se tale limite mensile non viene raggiunto, l’ANF spetta per ogni settimana se il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore (operai) o 30 ore (impiegati). Qualora, infine, anche tali livelli di prestazione non vengano raggiunti, l’ANF spetta per ogni giornata effettivamente lavorata.
La consultazione delle domande può avvenire attraverso una modalità di ricerca puntuale per singolo codice fiscale lavoratore oppure in via massiva per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega. In entrambi i casi, è possibile l’esportazione dei dati estratti in formato xml.
L’assegno matura in misura intera per ciascun mese di lavoro in cui il lavoratore ha effettuato almeno 104 ore se operaio e 130 ore se impiegato.
L’ANF spetta anche per le giornate di assenza retribuita o comunque indennizzata, poiché assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale.
L’assegno spetta, oltre che per i periodi di lavoro effettivamente lavorati, anche in caso di assenza per ferie, festività, permessi, congedo di maternità, congedo parentale, malattia del bambino, infortunio (fino ad un massimo di 3 mesi), congedo matrimoniale, cure termali, CIG, malattia (nei limiti dell’indennizzo della stessa), permessi per assistere portatori di handicap.
E’ ammessa l’inclusione, ai fini della determinazione dell’assegno, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti unicamente nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni.
Fonte: Ipsoa
Lascia un commento