Cassa integrazione in deroga 2014. Criteri per la concessione – News 024/2014
Con Decreto del 1° agosto 2014, n. 83473, il Ministero del lavoro disciplina i criteri per la concessione di cassa integrazione in deroga.
Secondo la previsione normativa contenuta nell’articolo 2 del Decreto sopra riportato, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Il trattamento di cassa integrazione in deroga può esser concesso solo subordinatamente al possesso di una anzianità  lavorativa presso l’impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, per l’anno 2014, e di almeno 12 mesi per gli anni successivi.
Possono richiedere tale trattamento solo le imprese di cui all’articolo 2082 del c.c., le quali esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (per questo motivo pertanto rimangono esclusi ad esempio gli studi professionali). In nessun caso il trattamento di integrazione salariale può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa.
L’azienda presenta, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
Le imprese devono presentare mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.
Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità , ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
Il periodo massimo di concessione dell’integrazione nell’arco di un anno è stato fissato come segue, per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, in relazione a ciascuna unità produttiva:
– a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno;
– a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno.
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