Contributo sui licenziamenti – Chiarimenti circ. Inps 44/2013 – News 015/2013
Dal 16 giugno scatta il versamento del contributo sui licenziamenti e le altre interruzioni di rapporto di lavoro soggette al nuovo contributo introdotto dalla Legge Fornero. E’ stata infatti emanata la circolare INPS 22 marzo 2013, n. 44 che fornisce le attese indicazioni operative per poter procedere al versamento del nuovo contributo, per il quale (si veda anche la news 008/2013 dove si riporta che la L. 92/2012 (art. 2, cc. 31-35), modificata dalla L. 228/2012, stabilisce che per ogni interruzione di rapporti a tempo indeterminato intervenuti dal 1° gennaio 2013, per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, generano diritto teorico all’indennità ASPI, è dovuto all’INPS un contributo a carico del datore di
lavoro pari al 41% del massimale ASPI, per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Sono assoggettati a contributo tutte ” le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI “. Quindi non solo licenziamenti, ma anche le interruzioni di rapporti a seguito di:
– accordi consensuali sottoscritti presso le Direzioni Territoriali del Lavoro nell’ambito della procedura obbligatoria prevista nel caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dei datori di lavoro in regime di tutela reale (aziende che occupano più di 15 dipendenti);
– dimissioni per giusta causa;
– dimissioni rassegnate nel periodo di maternità (durante la gravidanza e fino ad un anno dalla data di nascita del bambino o dell’adozione)
– dimissioni a seguito di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
Ai sensi dei commi 32, 33 e 34, Il contributo non è dovuto:
- • fino al 2016 per i datori di lavoro che versano il contributo di ingresso per le procedure di mobilitÃ
- • fino al 2015 nel caso di risoluzioni a seguito di cambi d’appalto cui siano seguite assunzioni presso altri datori di lavoro in applicazione di clausole dei CCNL che garantiscano la continuità occupazionale
- • fino al 2015 per il settore delle costruzioni edili nel caso di risoluzioni per completamento attività e chiusura cantiere
La circolare 44/2013 chiarisce che il contributo è dovuto nella misura intera a prescindere dalla presenza di un contratto ad orario ridotto (part-time). Inoltre la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
Com’è noto, il contributo è dovuto in misura pari al 41% del massimale mensile ASpI “per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”. L’Istituto chiarisce che il calcolo vada effettuato tenendo conto dei mesi di anzianità considerando mese intero quello in cui la prestazione lavorativa abbia raggiunto almeno 15 giorni di calendario.
La somma dovuta va calcolata tenendo conto del massimale previsto dall’articolo 2, c. 7 della legge n. 92/2012 che, per l’anno 2013, è stabilita in € 1.180,00.
Conseguentemente, per ogni mese di anzianitá la somma da versare sará pari a € 40,32 (€1.180 x 41%/12). La somma massima da versare nel caso di anzianitá superiore a tre anni sará di € 1451, ovvero € 1180 x 41% x 3.
Il pagamento delle somme dovute andrà effettuato mensilmente con gli altri contributi dovuti all’Inps entro il 16 del mese successivo.
Il primo versamento andrà effettuato il 16 giugno per gli eventi del mese di aprile.
L’Inps, infatti, ” d’intesa con il Ministero del Lavoro” ha ritenuto che l’obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).
Per i contributi sui licenziamenti riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo ci sará tempo per effettuare i conguagli fino al 16 giugno.
Lascia un commento