Detassazione premi 2011 – Ambito applicativo “restrittivo” – Circ. 005/2011
A tutte le aziende
La Legge di stabilità 2011 (L. 220/2010 art. 1, c. 47) modifica l’art. 5 del DL 185/2008 disponendo la proroga sino al 31 dicembre 2011 della detassazione delle somme erogate per incremento della produttività (premi).
In base alla lettura testuale delle norme (DL 78/2010 e L. 220/2010), tuttavia, c’erano dei dubbi applicativi relativi all’individuazione delle voci retributive a cui, nel 2011, applicare la detassazione.
Causa un forte ridimensionamento per il 2011 dell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, da informazioni ufficiose del Ministero del Lavoro, l’interpretazione ufficiale – che verrà formalizzata in una circolare congiunta Ministero e Agenzia delle Entrate, di prossima pubblicazione – si evince che la condizione essenziale per detassare è che le somme che incrementano la produttività siano erogate in base ad accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.
Ciò comporta l’impossibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva tutti quegli emolumenti, correlati ad incrementi della produttività, ma introdotti in modo unilaterale dal datore di lavoro o previsti dai contratti collettivi nazionali.
In attesa dell’emanazione della circolare congiunta, che riporti chiarimenti ufficiali, pertanto non potranno essere operate detassazioni relative a premi finora invece operate fino al 2010.
Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti in merito.
Studio Guidi
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