Impianti audiovisivi di controllo – News 014/2011
L’art. 4, L. n. 300/1970 vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi finalizzati alla vigilanza sull’attività lavorativa specificando al comma 2 che sono ricompresi fra tali impianti anche le apparecchiature di controllo richieste da esigenze organizzative o produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro (v. ML nota n. 6585/2006). Il divieto è valido a meno che non sussistano entrambe le seguenti condizioni:
– l’installazione di tali impianti sia richiesta da obiettive esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro;
– l’utilizzo di tali impianti, ai soli fini consentiti dalla legge, sia stato oggetto di accordo intercorrente tra datore di lavoro e maggioranza delle RSA o, in mancanza, commissioni interne (ML nota n. 2975/2005). In difetto di accordo provvederà la Direzione provinciale del lavoro competente, su istanza del datore di lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti; contro i provvedimenti dell’Ispettorato è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Ministero del lavoro, sia da parte del datore che da parte dei sindacati dei lavoratori interessati.
L’istanza alla Direzione provinciale del lavoro (ved. fac-simile “Istanza autorizzazione impianti audiovisivi a DPL” presente nella sezione modulistica di questo sito), dovrà essere presentata prima dell’installazione o messa in funzione degli impianti di registrazione. L’istanza tiene conto delle indicazioni contenute nel D.Lgs 196/03 (Legge sulla Privacy) e delle recenti decisioni del Garante. La Direzione provinciale del lavoro, a seguito di esame della pratica, che potrà essere effettuato anche con sopralluogo, rilascia l’apposita autorizzazione a procedere.
Occorre ricordare che l’installazione di impianti audiovisivi di controllo deve essere accompagnata da appositi cartelli che ne segnalano la presenza e soprattutto deve essere fornita un’informativa ai lavoratori interessati, che contenga indicativamente quanto riportato nel fac-simile “Comunicazione ai lavoratori installazione impianti audiovisivi” presente nella sezione modulistica di questo sito.
Il datore di lavoro che effettua controlli mediante impianti audiovisivi in violazione delle condizioni di legittimità suesposte è punito – ex art. 171, D.Lgs. n. 196/2003 – con l’ammenda € 154 (L. 300.000) a € 1.549 (L. 3.000.000) (aumentabile fino al quintuplo quando l’ammontare dell’ammenda stessa sarebbe inefficace per le condizioni economiche del datore di lavoro) o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda possono essere applicate congiuntamente.
Il Ministero del lavoro ha altresì precisato che l’installazione di un impianto di controllo audio delle chiamate in entrata ed in uscita al fine di monitorare la qualità dei servizi di assistenza alla clientela, non richiede l’adozione della procedura di cui all’art. 4, L. n. 300/1970, laddove sussistono apposite misure di tutela della privacy che non consentano di risalire all’individuazione dell’operatore, non realizzandosi, in tal caso, alcuna possibilità di controllo a distanza dei lavoratori (ML interpello n. 2/2010).
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi necessità o ulteriore informazione.
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