Mancato pagamento della retribuzione. Riflessi sulle prestazioni previdenziali in busta paga – News 026/2014
Negli ultimi anni le imprese si sono trovate in alcuni casi nell’impossibilità di procedere ai pagamenti degli stipendi e dei contributi previdenziali obbligatori alle scadenze previste, a causa di difficoltà di accesso al credito, dovuta alla stretta creditizia del sistema bancario o a causa dei ritardati o mancati pagamenti da parte dei loro clienti. Le casistiche alle quali più frequentemente si assiste sono quelle relative a pagamenti totalmente omessi a causa del grave dissesto finanziario in cui versa l’azienda oppure quelle relative a pagamenti
parziali o dilazionati nel tempo. In particolare ci soffermiamo nel presente intervento sul risvolto relativo al conguaglio delle prestazioni previdenziali erogate o da erogare con la contribuzione da versare, in caso di mancato pagamento degli stipendi. Tali prestazioni previdenziali possono essere le seguenti: indennità di malattia, indennità di maternità , indennità per donazione sangue, indennità per particolari permessi a carico dell’Inps, ecc.
Preliminarmente occorre riepilogare quali sono gli obblighi e gli adempimenti da effettuare da parte dei datori di lavoro in questi casi. In ottemperanza alle norme di legge l’azienda sarà sempre e comunque tenuta a:
1) elaborare e stampare il Libro unico del lavoro del mese di competenza anche in assenza di materiale corresponsione delle somme ai lavoratori, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento;
2) consegnare una copia del prospetto paga o una copia del Lul ai dipendenti;
3) calcolare l’imponibile previdenziale del mese di competenza su cui versare la contribuzione obbligatoria e inviare la denuncia contributiva UniEMens;
Come sopra riportato, uno degli aspetti da tenere in considerazione è relativo alla presenza, nelle singole buste paga del mese in corso, di prestazioni economiche a carico degli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Per quanto riguarda le indennità corrisposte dall’Inps sono previste sanzioni amministrative in caso di mancato pagamento delle prestazioni a titolo di assegni al nucleo familiare e delle indennità giornaliere di malattia e maternità . Non solo, la giurisprudenza (tra le più recenti, Cassazione 49237/12) tende a ricondurre il fatto di versare un importo inferiore di contribuzione, a seguito di conguagli di prestazioni previdenziali non erogate ai lavoratori dipendenti, al reato di truffa previsto dal codice penale all’art. 640 o alla norma dell’art. 37 della legge n. 689/1981 che sanziona con la reclusione fino a due anni il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero
esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza.
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