Riforma Lavoro – Contratti a termine. Un D.L. apporta nuove modifiche – News 022/2012
Un D.L. apporta già modifiche ai contratti di lavoro a tempo indeterminato disciplinati dalla nuova normativa, L. 92/2012. Infatti,opo pochi giorni dall’entrata in vigore, arrivano le modifiche contenute del decreto legge 22/06/12 n° 83.
Sul contratto di lavoro a tempo determinato vengono ridotti i termini per la riassunzione di un lavoratore dopo il termine del precedente contratto.
Le riduzioni riguardano i contratti stipulati per lavori stagionali nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi di ogni livello, quindi non necessariamente da quelli nazionali ma anche di quelli decentrati. Tali ipotesi si aggiungono a quelle già previste che consentivano ai contratti di ridurre i termini nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività ; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.
La disciplina attualmente in vigore contenuta nella legge n. 92/2012 prevede di regola un intervallo di tempo di 60 giorni se il contratto ha una durata fino a sei mesi, 90 giorni se il termine é più lungo. L’eventuale violazione e cioè l’eventuale riassunzione del lavoratore con un nuovo contratto a termine comporta la conversione del nuovo rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
Le modifiche riducono tali intervalli rispettivamente a 20 giorni se il contratto ha una durata fino a sei mesi, 30 giorni se la durata é superiore, solo però per i casi sopra citati, come specificato dalla normativa.
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