Welfare aziendale e fringe benefits 2022. Quali novità . – News 019/2022
IL Decreto Aiuti-bis ha innalzato, per il 2022, fino a 600 euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Tale limite e stato poi innalzato a 3.000 euro a opera del Decreto Aiuti-quater.
Con la circolare n. 35/E/2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale. In particolare, per il solo 2022, sono incluse anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, cioè quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari. lnoltre, rientrano tra i fringe benefits anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12, Tuir (es. coniuge e figli a carico), nonchè i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Fringe benefits
I fringe benefits sono compensi in natura attribuiti dal datore di lavoro (compreso anche quello per l’utilizzo dell’autovettura concessa in uso promiscuo). Tali compensi sono tassati ferma restando una soglia di esenzione. Al superamento della soglia l’intero valore del benefit concorre a formare il reddito. Per alcuni beni (veicoli ad uso promiscuo, prestiti, fabbricati) sono stabiliti, poi, speciali criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione.
I beni e servizi che il datore di lavoro eroga ai dipendenti (esclusi i buoni pasto) sono inclusi nel reddito imponibile e sono valutati al “valore normale” dei beni e servizi concessi.
Soggetti beneficiari
La disposizione vale per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio co.co.co. e gli amministratori con compenso soggetto a gestione separata Inps. I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche per singolo soggetto e non necessariamente per tutto il personale o per gruppi omogenei.
Erogazioni interessate
Rientrano nelle erogazioni di cui sopra tutti i beni e servizi concessi da parate delle aziende a favore dei soggetti di cui sopra, comprendendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, elettricità e gas. ll limite massimo di non concorrenza al reddito (non imponibilità ) è innalzato per l’anno 2022 da 258,23 a 3.000 euro. Rientrano anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12, Tuir, nonchè quelli per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Particolarità per le utenze domestiche
Devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. E possibile comprendere anche le utenze:
- per uso domestico intestate al condominio e che poi vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);
- quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione e prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa (il locatore rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà , a sua volta, beneficiare dell’agevolazione per le medesime spese che, poichè oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute).
In caso di erogazione o rimborso di somme per il pagamento di utenze domestiche, il datore di lavoro deve:
- acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite previsto, nel rispetto delle norme in materia di privacy; oppure
- in alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , ai sensi del P.R. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali, ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e, se diverse dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
In entrambi i casi e opportune acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva dev’essere conservata dal
dipendente in caso di controllo dell’Amministrazione finanziaria. La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata ad una persona diversa dal lavoratore dipendente, purchè sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12, Tuir o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.
Le somme erogate (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023, purchè riguardino consumi effettuati nel 2022.
Superamento del limite massimo
Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonchè le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a 3.000 euro, si riprende a tassazione l’intero importo corrisposto, sin dal primo euro (ovvero i 3.000 euro non sono una franchigia).
Principio di cassa allargato
Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successive a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). I benefit erogati mediante voucher si considerano percepiti nel momento in cui entrano nella disponibilità del lavoratore, anche se il servizio è fruito in seguito.
Rapporti con il bonus carburante
ll regime dei 3.000 euro (articolo 51, comma 3, Tuir), limitato all’anno d’imposta 2022, è un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Perciò, nel 2022, i beni e i servizi erogati a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro in buoni benzina (bonus carburante) e di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonchè per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Se il bonus carburante è superiore a 200 euro diviene interamente imponibile ed è assoggettato a tassazione ordinaria anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit.
Il datore di lavoro
Si precisa che l’erogazione dei beni o servizi e di quanto altro previsto di cui sopra, non ha carattere di obbligatorietà da parte del datore di lavoro ed è a completo carico dello stesso, non essendo previsto alcun intervento da parte dello Stato.
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