Una tantum 150 euro. Soggetti interessati e requisiti – News 018/2022
Il decreto Aiuti ter ha previsto il riconoscimento, in automatico e per il tramite i datori di lavoro, di una nuova indennità una tantum in favore di determinate categorie di soggetti.
L’indennità è di importo pari a 150 euro e spetta ai lavoratori subordinati, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che non abbiano percepito un’altra indennità equipollente. Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, non rileva ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 con cui detta le istruzioni operative per l’erogazione del bonus nel LUL di novembre 2022.
A chi spetta
L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro. L’erogazione avviene unitamente alla retribuzione ordinaria erogata nella competenza del mese di novembre 2022.
L’indennità deve essere erogata al lavoratore anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro da verificare in denuncia contributiva all’elemento “RetribTeorica” di “DatiRetributivi”.
L’INPS, con il messaggio n. 3806 del 2022, ha reso noto il modello di autocertificazione utilizzabile per ottenere il bonus 150 euro previsto dal decreto Aiuti ter. Di seguito il link per prelevare il fac-simile di autocertificazione in formato pdf:
https://www.studioleandroguidi.it/?wpfb_dl=126
Esposizione in denuncia contributiva
Le somme erogate con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 sono portate a conguaglio dal datore di lavoro con la denuncia UniEmens che sarà trasmessa telematicamente entro il 31 dicembre 2022.
In presenza di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell’INPS, l’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e spetta nella misura di 150 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
L’indennità spetta anche per le seguenti categorie:
– lavoratori stagionali, intermittenti, somministrati;
– co.co.co.;
– dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata;
– lavoratori dello spettacolo;
L’erogazione per tali catgegorie si diversifica a seconda dei casi. In particolare:
Collaboratori coordinati e continuativi
L’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) che hanno contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti), che sono iscritti alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno un reddito derivante dai rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro. Il pagamento in questo caso viene effettuato direttamente dall’inps ed è soggetto ad una domanda preventiva.
Lavoratori stagionali e intermittenti
L’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che hanno svolto la prestazione nell’anno 2021 per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. Il pagamento in questo caso viene effettuato direttamente dall’inps ed è soggetto ad una domanda preventiva.
N.B. Con la retribuzione di novembre 2022 i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti. |
Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda in favore unicamente dei lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.
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