Registro infortuni sul lavoro. Riepilogo normativa e sanzioni. News 011/2014
Il registro degli infortuni sul lavoro obbliga il datore di lavoro ad annotare cronologicamente nello stesso tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Sono escluse dall’annotazione sul registro le malattie professionali.
Il registro, nel quale sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro, deve essere redatto conformemente al modello approvato con il Decreto 12/09/58, e deve essere conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza competente, per almeno 4 anni dalla data dell’ultima registrazione o, se mai utilizzato, dalla data della sua vidimazione.
L’obbligo dell’istituzione del registro degli infortuni è per quei datori di lavoro, sia privati che pubblici, che hanno instaurato un rapporto di lavoro di qualsiasi specie, compreso l’utilizzo di lavoratori intermittenti, a termine, a progetto, soci lavoratori di cooperative o di società , anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società , ecc.
Sono esclusi dall’obbligo invece i datori di lavoro privati che impieghino addetti ai servizi domestici familiari e le ditte costituite dal solo titolare.
Il luogo di lavoro, ai fini del registro infortuni, coincide con quello di unità produttiva, ossia stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
Il modello di registro infortuni stabilito dal Decreto del 1958 va preventivamente vidimato e vistato in ogni sua pagina dalle strutture dell’ASL competenti per territorio, a meno che tale obbligo sia stato abrogato (come avvenuto per esempio in Lombardia e in Campania) con legge regionale.
Per il momento rimangono ancora in vigore le sanzioni che prevedono per la mancata istituzione, tenuta o vidimazione del registro infortuni da parte del datore di lavoro, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.580 a 15.490 euro, in quanto l’importo originario è stato elevato, quintuplicato, dall’art. 1, comma 1177, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), con effetto dal 1 gennaio 2007.
Fonte: Ipsoa
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