Contratto a tempo determinato. Importanti novità – News 004/2014
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in questi giorni un Decreto Legge che riforma la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Dal momento in cui il decreto legge verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e le modifiche saranno confermate, come ormai appare verosimile, la stipula del contratto sarà semplicemente legata alla durata e non più all’esigenza. Infatti, a seguito delle modifiche, il contratto a termine privo di causale potrà durare fino a tre anni e potrà riguardare qualsiasi mansione. La semplificazione riguarderà il contratto a tempo determinato, anche nell’ambito di un contratto di somministrazione (interinale) a tempo determinato.
Dal momento in cui il decreto legge verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e le modifiche saranno confermate, come ormai appare verosimile, la stipula del contratto sarà semplicemente legata alla durata e non più all’esigenza. Infatti, a seguito delle modifiche, il contratto a termine privo di causale potrà durare fino a tre anni e potrà riguardare qualsiasi mansione. La semplificazione riguarderà il contratto a tempo determinato, anche nell’ambito di un contratto di somministrazione (interinale) a tempo determinato.
Il prolungamento a 36 mesi della durata del contratto costituisce, indubbiamente, superando alcuni elementi di rigidità in particolare contenuti nella Riforma Fornero, un buon elemento di flessibilità per i datori di lavoro, quanto più che il contratto, ferme restando le condizioni per la sua stipula, può essere un mix di contratto iniziale e proroghe successive.
Secondo la norma applicata fino ad oggi, il contratto originario, se di durata inferiore ai tre anni, può essere prorogato una sola volta, con il consenso del lavoratore, quando la proroga sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato originariamente stipulato.
Il limite di un’unica proroga viene ora meno, ed entro il limite dei 36 mesi il contratto può essere prorogato anche più volte, ma rimane la necessità che sussistano le ragioni oggettive e ci si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto é stato stipulato a tempo determinato.
Su tali aspetti, il Ministero ha chiarito che è possibile prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi.
Ciò significa evidentemente che il superamento del limite della proroga si applica a tutte le tipologie di lavoro a termine e non soltanto al contratto acausale.
Viene tuttavia introdotto un limite massimo del 20% di utilizzo di tale tipologia contrattuale da calcolarsi sulla base occupazionale esistente, per cui il numero complessivo dei contratti a termine stipulati da un datore di lavoro non può superare il limite del 20% della forza lavoro.
In ogni caso, è stato chiarito che viene lasciata autonomia alla contrattazione collettiva di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, si tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità .
Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, inoltre, e questa rappresenta una novità che non era emersa in sede di presentazione e che è stata comunicata ieri dal Ministero, è prevista la possibilità di stipulare comunque un contratto a termine.
Il Ministro del lavoro, nel presentare il provvedimento licenziato dal CdM ha parlato anche di soppressione degli intervalli fra la cessazione di un contratto a termine e la successiva riassunzione dello stesso lavoratore, bisognerà attendere la pubblicazione del decreto legge in G.U. per verificarne il contenuto definitivo.
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