Il “Decreto del Fare” in vigore dal 22 giugno 2013 – News 018/2013
Il c.d. “Decreto del Fare” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno. Il provvedimento – in vigore dal 22 giugno – contiene novità in svariati settori. Elenchiamo di seguito alcune novità che interessano il settore “lavoro”.
Semplificazioni sul DURC – Art. 31 (decorrenza 22/06/2013)
Si introducono disposizioni di semplificazione in materia di DURC. In particolare, si provvede all’eliminazione, all’art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, dell’esplicito riferimento al DURC di cui alla legge n. 296/2006, al fine di consentire l’applicazione della procedura “compensativa” anche ai DURC che sono rilasciati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico e nell’ambito degli appalti privati in edilizia.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
Viene previsto, poi, che le stazioni appaltanti acquisiscano d’ufficio, attraverso strumenti informatici il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (attualmente, il testo in vigore dell’art. 6, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 prevede che il DURC venga acquisito anche attraverso strumenti informatici) per la verifica dei requisiti, per la stipula del contratto e il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il certificato di collaudo.
Si prevede, inoltre, il periodo di validità del DURC di 180 giorni e si limita la sua richiesta solo ai momenti fondamentali del contratto (selezione del contraente e pagamento delle prestazioni) operando un’aggregazione di fasi da 5 a 2. In tal modo il DURC non dovrebbe più essere richiesto in presenza di un documento precedente ancora in corso di validità.
Infine, vengono apportate modifiche all’istituto della regolarizzazione delle inadempienze ai fini del rilascio del DURC. In particolare, viene riprodotta quest’ultima disposizione, precisando, in chiave di semplificazione, che l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante posta certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri professionisti.
Abrogazione della responsabilità solidale IVA sugli appalti – Art. 50 (decorrenza 22/06/13)
Viene abrogata la disposizione che prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto. Pertanto, la responsabilità solidale rimane solo per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Riforma della riscossione – Art. 52-53 (decorrenza: dall’emanazione del decreto attuativo)
Numerose sono le modifiche che interessano la riscossione mediante ruolo. In particolare, si concede ai debitori maggior tempo per saldare le loro pendenze (per la rateazione, in caso di situazione di grave difficoltà, si passa dalle attuali 72 rate a 120 rate), e si vieta il pignoramento dell’abitazione principale (salvo che non si tratti di una abitazione di lusso ex D.M. 2 agosto 1969 e comunque se si tratti di immobili di cui alle categorie catastali A/8 o A/9).
Ulteriori ritocchi interessano i pignoramenti dei beni strumentali delle imprese (il limite di un quinto previsto per le imprese individuali viene esteso anche alle società) e del quinto delle pensioni e degli stipendi (il terzo pignorato dovrà pagare non più entro 15 giorni ma entro 60 giorni) nonché la proroga della riscossione per gli enti locali e l’eliminazione, dal 30 settembre, dell’aggio della riscossione.
Infine, viene prorogata sino al 31 dicembre 2013, la concessione a Equitalia della riscossione negli enti locali.
Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si introducono disposizioni riguardanti la semplificazione di adempimenti formali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, agli articoli 32, 34 e 35 del decreto.
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